Sentenza n. 222/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia della determinazione dirigenziale n. 302 del 13 giugno 2025, notificata alla ricorrente in pari data, assunta dal Comune di Ponza, Settore 4 S.U.A.P. - Affari legali e contenzioso - avente ad oggetto l’“Avviso pubblico per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di noleggio attrezzature balneari sugli arenili e/o scogliere libere ricadenti nel territorio del comune di ponza per le stagioni balneari 2025/2028 - approvazione verbali e graduatorie.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale n. 302 del 13 giugno 2025, di approvazione dei verbali e della graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni al noleggio di attrezzature balneari per le stagioni 2025/2028, limitatamente all’assegnazione del lotto Cala Feola alla società seconda graduata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l’aggiudicazione di una delle due autorizzazioni previste per il lotto Cala Feola alla società controinteressata. Con il primo motivo deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 6.1 del disciplinare e omessa esclusione o revoca dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023, sostenendo che alla controinteressata fossero stati attribuiti sei punti per l’esperienza professionale senza prova dell’effettivo svolgimento dell’attività di noleggio nelle precedenti stagioni. Con il secondo motivo deduceva difetto di istruttoria e motivazione e violazione dell’art. 4, lett. f), del disciplinare e dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 36/2023, poiché la controinteressata aveva dichiarato la regolarità contributiva al momento dell’offerta, mentre il DURC risultava rilasciato solo il 4 giugno 2025, dopo la presentazione dell’offerta del 16 aprile 2025. Con il terzo motivo lamentava l’omesso controllo della sostenibilità dell’offerta economica ai sensi dell’art. 185, comma 5, d.lgs. 36/2023. Con il quarto motivo deduceva violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza e legittimo affidamento, assumendo che una porzione dell’arenile fosse già oggetto di concessione demaniale a un soggetto legato all’amministratore e a un socio della controinteressata, con possibile attribuzione di un vantaggio economico indebito. Il Comune eccepiva, tra l’altro, il difetto di interesse per il sequestro dell’area e per il mancato perfezionamento dell’autorizzazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il disciplinare attribuiva due punti per ogni periodo di almeno tre mesi continuativi di effettivo esercizio dell’attività nelle precedenti stagioni, fino a un massimo di sei punti. La controinteressata si era limitata a richiamare la visura camerale e l’avvio dell’attività di posizionamento di lettini e ombrelloni, senza produrre documentazione idonea a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività oggetto di gara. La visura indicava come attività principale la gestione di un pontile per l’ormeggio di natanti; inoltre, la concessione demaniale del 2022 risultava intestata a un soggetto diverso dalla società. Il giudice ha inoltre affermato che, nelle procedure di affidamento di concessioni, la verifica dei requisiti di partecipazione relativi alle capacità tecniche e professionali deve essere compiuta prima dell’aggiudicazione definitiva. Tale conclusione è stata ricavata dal principio del risultato e dall’art. 183, comma 8, d.lgs. 36/2023, anche in collegamento con l’art. 17, comma 5, dello stesso decreto. Il Comune aveva dichiarato di non aver effettuato tale verifica, sicché l’aggiudicazione era illegittima anche sotto questo profilo. È stato accolto anche il secondo motivo: il disciplinare richiedeva il possesso della regolarità contributiva già al momento della domanda, ma la controinteressata aveva ottenuto il DURC soltanto successivamente alla presentazione dell’offerta. Il Tribunale ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria sulla necessità del possesso continuativo dei requisiti di partecipazione, sull’obbligo della stazione appaltante di verificarli per l’intera durata della procedura e sulla possibilità per il giudice amministrativo di accertare incidentalmente l’idoneità e completezza del DURC nel giudizio sull’affidamento. L’accoglimento dei primi due motivi ha reso superfluo l’esame del terzo e del quarto. È stata annullata l’aggiudicazione alla controinteressata e imposto al Comune di riformulare la graduatoria per l’assegnazione del secondo lotto di Cala Feola alla ricorrente, previa verifica del possesso dei requisiti. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti dell’altra aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 6.1 del disciplinare di gara
per ogni periodo non inferiore a tre mesi continuativi di effettivo esercizio dell’attività nelle stagioni balneari degli anni precedenti: punti 2, con un max di punti 6
Il punteggio per l’esperienza professionale presuppone la prova dell’effettivo esercizio dell’attività oggetto di autorizzazione nelle stagioni precedenti.
art. 183, comma 8, d.lgs. 36/2023
l'ente concedente verifica le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti
Nelle procedure di affidamento di concessioni, la verifica delle capacità tecniche e professionali deve essere effettuata dall’ente concedente prima dell’aggiudicazione definitiva.
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace
La verifica del possesso dei requisiti si colloca tra la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione definitiva ed efficace.
art. 4, comma 1, lett. f), del disciplinare di gara
essere in regola con gli obblighi di carattere contributivo (DURC)
Il requisito della regolarità contributiva doveva essere posseduto al momento della presentazione della domanda.
art. 80, comma 4, d.lgs. 36/2023
La regolarità contributiva costituisce requisito di partecipazione; nel caso concreto doveva sussistere già al momento della presentazione dell’offerta.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa dell’obbligo di esclusione o revoca dell’aggiudicazione in relazione alla contestata carenza dei requisiti.
art. 185, comma 5, d.lgs. 36/2023
Richiamato nel motivo non esaminato relativo al controllo della sostenibilità dell’offerta economica.
Richiamato nel motivo non esaminato relativo ai principi di libera concorrenza, trasparenza e legittimo affidamento.
Ha costituito la base della richiesta di accesso agli atti presentata dalla ricorrente, attraverso la quale sono stati acquisiti elementi sulla documentazione dell’aggiudicataria.
Richiamato quale disposizione processuale applicata nella pronuncia.
Richiamato in relazione al rito speciale applicabile alle controversie sulle procedure di affidamento.
Massime di principio
- Nelle procedure competitive per l’affidamento di concessioni, la stazione appaltante deve verificare il possesso dei requisiti di partecipazione, comprese le capacità tecniche e professionali, prima dell’aggiudicazione definitiva; l’omissione di tale verifica rende illegittima l’aggiudicazione.
- Quando la lex specialis richiede il possesso della regolarità contributiva al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve possedere tale requisito già a quella data e conservarlo continuativamente sino alla stipula e all’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
- Il punteggio previsto per l’esperienza professionale può essere attribuito soltanto sulla base della prova dell’effettivo svolgimento dell’attività richiesta dalla lex specialis; una mera annotazione camerale o un riferimento generico a un’attività non dimostrano necessariamente l’effettivo esercizio del servizio oggetto di gara.
- Nel giudizio sull’affidamento di un contratto o di una concessione pubblica, il giudice amministrativo può accertare incidentalmente l’idoneità e la completezza del DURC considerato dalla stazione appaltante, senza efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale o assistenziale.
- Il possesso dei requisiti di partecipazione deve essere verificato con riferimento all’intero periodo rilevante della procedura, e il concorrente ha l’onere di dichiarare tempestivamente la carenza originaria o sopravvenuta di qualsiasi requisito.
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