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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19510/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della rideterminazione della pena disposta dalla Corte d'appello di Caltanissetta, dopo rinvio da questa Corte, per il reato di cui al capo 2) (art. 74 D.P.R. 309/90). Il ricorrente denunciava un'erronea determinazione della pena e la violazione degli artt. 627 e 125, comma 3, c.p.p., sostenendo che l'aumento di pena applicato per la circostanza aggravante di cui all'art. 416, comma 1-bis, c.p. (anni 3 e mesi 6) avrebbe dovuto essere proporzionalmente diminuito in relazione alla parte di pena riferibile al capo 3) annullata dalla Cassazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha stabilito che, nel giudizio di rideterminazione della pena limitato dall'annullamento con rinvio, la corte territoriale doveva espungere la porzione di pena imputata al capo 3) annullato e rideterminare la pena complessiva; l'aumento per l'aggravante ex art. 416, comma 1-bis, c.p. era stato calcolato sulla pena base individuata per il reato più grave (capo 2) e non risultava dovuto alcun ulteriore automatismo di riduzione della porzione di pena contestata dal ricorrente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che enuncia il criterio secondo cui, nel reato continuato, l'effetto sanzionatorio della circostanza aggravante sui reati satellite va commisurato sull'aumento di pena determinato per quel singolo reato. Per questi motivi il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 309/90

    Norma che sanziona il traffico e spaccio di stupefacenti; nel caso è il reato ritenuto piu' grave (capo 2) sul quale la corte ha individuato la pena base sulla quale sono stati calcolati gli aumenti

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    Norma relativa ad altri reati in materia di stupefacenti (capo 3); la parte di pena riferita a questo capo era stata oggetto di annullamento e deve essere espunta nella rideterminazione

  • art. 416, comma 1-bis c.p.

    Circostanza aggravante (connessa ad associazione di tipo mafioso o aggravamento analogo); la Corte ha ritenuto che l'aumento per tale aggravante, quando applicato sul reato piu' grave, non comporti automaticamente la riduzione proporzionale di una porzione della stessa aggravante riferita a reati satellite annullati

  • art. 627 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale nella determinazione della pena; la Corte non ha accolto la doglianza

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla corretta determinazione motivazionale delle ragioni di pena; la Corte ha ritenuto che, nel caso di rinvio limitato, la motivazione resa dalla Corte d'appello fosse adeguata per l'operazione richiesta

  • art. 606 c.p.p.

    Norma applicata per la conseguenza legale del rigetto del ricorso, ossia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 12260/2012

    Principio secondo cui, in tema di reato continuato, l'effetto sanzionatorio di una circostanza aggravante contestata rispetto al reato satellite va commisurato sull'aumento di pena determinato per quel reato satellite

  • Sezioni Unite, Sent. n. 47127/2021

    Richiamata dalla Corte come riferimento dottrinario: afferma l'obbligo, nel reato continuato, di quantificare e motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite; la Corte osserva tuttavia che il grado di motivazione richiesto dipende dall'entita' degli aumenti e che, nel caso concreto, l'aumento per la continuazione relativa al capo 3) era limitato a un anno

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla con rinvio la determinazione della pena limitatamente a uno specifico capo, la corte territoriale chiamata a rideterminare la pena deve espungere la porzione di pena relativa al capo annullato e rideterminare la pena complessiva in funzione di tale limite di rinvio
  • Quando una circostanza aggravante e' stata applicata in relazione al reato ritenuto piu' grave e ai reati satellite, non sussiste un automatismo che impone la proporzionale riduzione della porzione di aumento originariamente imputata se una parte dei reati satellite viene annullata; occorre verificare come l'aumento sia stato concretamente calcolato
  • In tema di continuazione, l'aumento di pena per una circostanza aggravante relativo a un reato satellite deve essere commisurato sull'aumento determinato per quel singolo reato satellite (non sul complesso delle pene), per cui la cancellazione del satellite puo' incidere solo sulla quota effettivamente riferibile a quel reato
  • La portata della motivazione richiesta al giudice che ridetermina la pena è correlata all'entità dei singoli aumenti: aumenti modestamente rilevanti richiedono motivazioni meno analitiche rispetto a grandi aumenti
  • Per contestare utilmente la determinazione della pena in Cassazione è necessario indicare in modo specifico e circostanziato le vizi di motivazione o di calcolo: censure generiche o non dirette ai punti effettivamente decisivi possono essere ritenute infondate
  • Il soccombente in Cassazione può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

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