Cassazione Civile, Ordinanza n. 26479/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia da parte della curatela fallimentare e della conseguente cessazione della materia del contendere, ha dichiarato estinto il processo. Ha altresì disposto che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 nei confronti della procedura fallimentare di una società, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili ai sensi dell'art. 109 TUIR e IVA ritenuta indetraibile, perché fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La curatela aveva impugnato l'atto; la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso. In appello, l'Agenzia aveva dedotto, per quanto qui rileva, la confusione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e l'inconferenza delle risultanze del giudizio penale rispetto a quello tributario. La CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello, riconoscendo la legittimità del recupero della sola IVA. In Cassazione, tuttavia, l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio perché la curatela aveva definito la lite con adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 186-202, della l. n. 197/2022; anche l'Avvocatura dello Stato ha confermato la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa del recupero a tassazione dei costi ritenuti indeducibili, ma non oggetto di decisione nel merito per intervenuta estinzione del giudizio.
art. 1, commi 186-202, L. n. 197/2022
Normativa sulla definizione agevolata della lite fiscale; la Corte ne trae la conseguenza dell'estinzione del giudizio per intervenuta definizione della controversia e cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per mancanza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria venga definita in via agevolata ai sensi della disciplina speciale sopravvenuta, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata della controversia tributaria, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la previsione speciale.
- L'estinzione del giudizio per definizione della lite esclude, in difetto dei relativi presupposti processuali, il raddoppio del contributo unificato.
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