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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20550/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal consorzio resistente, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito in giudizio chiedendo la declaratoria di nullità del termine apposto a una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il consorzio dal 1999 al 2012, deducendo l'insussistenza e la mancata specificazione delle esigenze organizzative o produttive di carattere transitorio. Chiedeva, conseguentemente, la ricostituzione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva però riformato in parte la decisione di primo grado, ritenendo, alla luce dell'orientamento di legittimità richiamato, che per i consorzi di bonifica siciliani operasse un regime speciale con divieto di nuove assunzioni; perciò aveva escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato e, coerentemente, rigettato anche la domanda risarcitoria perché strettamente collegata alla richiesta conversione. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia accettato dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    richiamato dalla Corte territoriale per qualificare come rapporti di fatto quelli instaurati in violazione del divieto di nuove assunzioni, escludendo la conversione in rapporto a tempo indeterminato

  • art. 1218 c.c.

    menzionato come possibile base della domanda risarcitoria da ricorso abusivo al contratto a termine, ma la domanda è stata rigettata perché direttamente correlata alla chiesta conversione

  • art. 380bis1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    ha consentito la riserva della motivazione in camera di consiglio

  • art. 390 c.p.c.

    ha fondato la declaratoria di estinzione del processo per rinuncia al ricorso

  • art. 391 c.p.c.

    ha giustificato la mancata pronuncia sulle spese in caso di estinzione del processo

  • art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • d.lgs. 368/2001

    richiamato nel riepilogo dei gradi di merito come disciplina temporale rilevante per la validità del termine apposto ai contratti

Massime di principio

  • Quando, prima della decisione, il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il processo si estingue ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza statuizione sulle spese.
  • La rinuncia al ricorso in cassazione assorbe l'esame dei motivi di impugnazione, rendendo non necessaria una pronuncia sul merito delle censure.
  • In presenza di un regime speciale che vieti nuove assunzioni, i rapporti di lavoro eventualmente instaurati in violazione di tale divieto possono essere trattati come rapporti di fatto, con esclusione della conversione automatica a tempo indeterminato.
  • La domanda risarcitoria fondata esclusivamente sulla pretesa conversione del contratto a termine può essere rigettata quando venga esclusa in radice la possibilità di conversione.
  • Per il raddoppio del contributo unificato occorre la ricorrenza dei presupposti di legge, che la Corte deve verificare espressamente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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