Cassazione Penale, Ordinanza n. 32214/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato condannato dal Tribunale di Campobasso, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Campobasso, per la contravvenzione di guida senza patente prevista dall'art. 116, comma 15, del codice della strada, ritenuta penalmente rilevante in ragione della recidiva nel biennio. Con ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto, da un lato, la violazione di legge in relazione all'accertamento della recidiva nel biennio, sostenendo implicitamente l'insufficienza degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito; dall'altro, l'omessa motivazione sull'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico, aspecifico e meramente reiterativo di doglianze già correttamente esaminate nei precedenti gradi. La Corte ha affermato che, per provare la recidiva nel biennio rilevante ai fini della configurabilità del reato di guida senza patente, non è necessario un accertamento documentale della definitività della precedente violazione: è sufficiente un minimo di prova, costituito anche dalla testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria, eventualmente corroborata dalla copia del verbale di contestazione, in assenza di elementi contrari allegati dall'imputato. Nel caso concreto, tali elementi erano stati valorizzati dalla Corte d'appello. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente quando la rilevanza penale della condotta dipende dalla recidiva nel biennio, mancando il requisito della non abitualità. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
La guida senza patente assume rilevanza penale, secondo la decisione, nel caso di recidiva nel biennio.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede, tra l'altro, la non abitualità del comportamento; tale requisito difetta nella contravvenzione di guida senza patente quando la condotta è penalmente rilevante proprio per la recidiva nel biennio.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
null
null
Massime di principio
- Ai fini della prova della recidiva nel biennio rilevante per la configurabilità del reato di guida senza patente, non è indispensabile la produzione di un documento attestante la definitività della precedente violazione; è sufficiente un minimo di prova, anche costituito dalla testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria, eventualmente insieme alla copia del verbale di contestazione, quando l'imputato non alleghi elementi contrari.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente quando la rilevanza penale della condotta deriva dalla recidiva nel biennio, poiché tale configurazione esclude il requisito della non abitualità del comportamento.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione generico, aspecifico o meramente reiterativo di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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