Cassazione Civile, Ordinanza n. 28858/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società, asserendo di avere installato un pozzo per uso irriguo e di avere fornito e posato tubi in PVC per un corrispettivo complessivo di euro 29.324,00 oltre IVA, conveniva in giudizio il presunto committente per ottenere il pagamento del saldo di euro 20.324,00, dedotto l'anticipo già versato di euro 9.000,00. Il convenuto si costituiva negando la propria legittimazione passiva, sostenendo che il contratto fosse stato concluso con la moglie e che l'opera fosse stata eseguita non a regola d'arte, oltre a contestare l'ammontare del corrispettivo. Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ma la Corte d'appello riformava integralmente la decisione ritenendo che il rapporto contrattuale fosse intercorso con la moglie del convenuto, valorizzando l'istanza amministrativa da lei presentata per l'opera e la mancanza di atti formali idonei a provare la conclusione del contratto con il convenuto. In cassazione la società deduceva: (i) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte d'appello considerato due lettere del difensore del resistente, dalle quali si sarebbero potuti desumere la pattuizione contrattuale e la denuncia di inesatto adempimento; (ii) violazione dell'art. 2702 c.c. per il mancato riconoscimento alle lettere di efficacia confessoria o, comunque, indiziaria. La ricorrente sosteneva inoltre che la mancata contestazione avrebbe dovuto incidere sulla prova del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse comunque esaminato il fatto storico rilevante, cioè la conclusione del contratto, e che il ricorso si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha escluso altresì la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2702 c.c., osservando che l'attribuzione di valore confessorio o indiziario alle dichiarazioni documentali spetta al giudice di merito. Ha poi ribadito che, una volta contestata la titolarità passiva del rapporto sin dal primo grado, grava sull'attore l'onere di provarla quale elemento costitutivo della domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro per denunciare la violazione di legge, ma la Corte esclude che le censure prospettate integrino una reale violazione delle norme invocate
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è deducibile il solo omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto sia stato comunque considerato
non risulta violato perché la Corte di merito ha valutato le emergenze processuali e il ricorso mira in realtà a una diversa lettura delle prove
non è violato dalla mancata attribuzione di un certo valore probatorio ai documenti, poiché tale apprezzamento spetta al giudice di merito
le dichiarazioni contenute nelle lettere non impongono al giudice di attribuire loro valore confessoriamente vincolante; la valutazione della loro portata probatoria resta affidata al merito
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo se il giudice omette l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando la sentenza abbia comunque considerato il fatto controverso, anche senza esaminare tutte le prove addotte.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei documenti, perché la scelta del valore dimostrativo delle prove appartiene al giudice di merito.
- Le dichiarazioni contenute in una missiva o in un atto difensivo non devono essere automaticamente qualificate come confessione: spetta al giudice di merito stabilire se sussistano gli estremi dell'efficacia confessoria o, in alternativa, se il documento valga solo come indizio.
- Quando il convenuto contesta sin dall'inizio di essere parte del rapporto dedotto in giudizio, la titolarità passiva del rapporto costituisce elemento costitutivo della domanda e deve essere provata dall'attore.
- La mancata contestazione di singoli profili del fatto non esonera la parte che agisce dall'onere di provare il rapporto sostanziale fatto valere in giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28770/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28773/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2021 del 19/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →