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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20421/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un credito accertato giudizialmente in favore di un professionista/subappaltatore nei confronti di un committente, poi rimasto insoddisfatto in sede esecutiva. Il creditore ha quindi agito per far dichiarare inefficaci o simulate varie operazioni dispositive compiute dal debitore verso coniuge, figli e società riconducibili al medesimo nucleo familiare: una vendita della nuda proprietà immobiliare del 1994, una donazione di usufrutto del 1999 e una vendita di terreno edificabile a una società. In appello è stata dichiarata simulata la vendita del 1994; è stata confermata l'inefficacia della donazione di usufrutto; è stata respinta la revocatoria relativa alla vendita del terreno. In Cassazione il debitore ha censurato la conferma dell'inefficacia della donazione dell'usufrutto, sostenendo che il diritto aveva valore modesto, gravato da ipoteche, e non aveva inciso sulla garanzia patrimoniale residua; i familiari acquirenti hanno contestato la declaratoria di simulazione della vendita del 1994, deducendo la prova del pagamento del prezzo mediante mutuo e l'erronea lettura delle prove; il creditore ha infine impugnato la statuizione sulle spese, lamentando l'indebita condanna al pagamento in favore di una società estinta che non si era difesa e l'erronea compensazione solo parziale verso altri chiamati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale dei familiari del debitore; ha accolto solo parzialmente il ricorso incidentale del creditore limitatamente alla regolazione delle spese nei confronti della società G.G. Valli, che non aveva svolto difese. La sentenza impugnata è stata cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito eliminando la condanna del creditore al pagamento delle spese in favore della società estinta. Per il resto la decisione di merito è stata confermata: resta ferma la dichiarazione di inefficacia della donazione di usufrutto e la dichiarazione di simulazione della vendita della nuda proprietà del 1994, mentre resta respinta la revocatoria sulla vendita del terreno edificabile. Le spese di legittimità sono state poste a carico del debitore e dei suoi familiari ricorrenti incidentali, con compensazione rispetto alle altre parti nei rapporti pertinenti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente il riesame del merito quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, e che le doglianze di merito mascherate da violazione di legge o omesso esame sono inammissibili o infondate.

  • art. 371 c.p.c.

    nei giudizi con pluralità di parti, le impugnazioni successive alla prima devono essere proposte nella forma del ricorso incidentale.

  • art. 333 c.p.c.

    la Corte lo richiama in combinazione con l'art. 371 c.p.c. per affermare l'unità dell'impugnazione nei processi con più parti.

  • art. 2740 c.c.

    il patrimonio del debitore costituisce garanzia generica dei creditori; l'atto dispositivo è rilevante se rende più incerto o difficile il soddisfacimento del credito.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito di memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione parziale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    la Corte interviene sulla regolazione delle spese, correggendo la condanna verso una parte che non aveva svolto difese e confermando la soccombenza per le altre.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    nei ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013 e rigettati, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico spese di giustizia, richiamato per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni non richiede la prova della totale incapienza del debitore: è sufficiente che l'atto dispositivo renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito, anche attraverso una modificazione qualitativa del patrimonio.
  • Quando il debitore eccepisce che l'atto dispositivo non ha leso la garanzia patrimoniale perché il residuo patrimonio è ampio e sufficiente, l'onere di dimostrare tale circostanza grava su di lui.
  • La simulazione rispetto ai terzi può essere provata per presunzioni; la valutazione degli indizi, purché gravi, precisi e concordanti, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e logicamente coerente.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Nei processi con pluralità di parti, le impugnazioni proposte successivamente alla prima devono rispettare la forma del ricorso incidentale, restando salva la conversione solo se il successivo ricorso è notificato entro il termine utile previsto per l'incidentale.
  • In tema di spese processuali, la condanna non può essere mantenuta in favore di una parte che non abbia svolto attività difensiva, mentre per le altre parti resta ferma la regola della soccombenza salvo valida compensazione.
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Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProprietà
RamiObbligazioniProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaNullità

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