Cassazione Civile, Ordinanza n. 27297/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per IRAP e IVA relativi a più annualità, emessi a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società di intermediazione immobiliare e del suo legale rappresentante. La CTR aveva accolto l’appello incidentale dei contribuenti ritenendo, da un lato, inesistenti alcuni avvisi notificati a società già cancellata dal registro delle imprese e, dall’altro, illegittimo l’accesso domiciliare per difetto di motivazione dell’autorizzazione del pubblico ministero ex art. 52, comma 2, d.P.R. 633/1972. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con sei motivi; in particolare, con il quinto e il sesto censurava la declaratoria di illegittimità dell’accesso e dell’autorizzazione, sostenendo che la motivazione fosse sufficiente perché richiamava la nota della Guardia di finanza e l’esistenza di gravi indizi di violazioni tributarie, e che la CTR non avesse adeguatamente valutato il materiale probatorio acquisito. Il tema centrale del ricorso riguarda quindi la sufficienza della motivazione del provvedimento autorizzativo all’accesso presso l’abitazione e gli effetti processuali della cancellazione della società dal registro imprese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della società, poiché cancellata dal registro delle imprese prima della notifica degli avvisi di accertamento, con conseguente estinzione dell’ente e difetto originario di capacità processuale; per tale ragione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale soggetto. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia nei confronti della società estinta e inammissibile il controricorso della stessa. Quanto ai motivi quinto e sesto, li ha esaminati congiuntamente e li ha rigettati, ritenendo conforme a diritto la CTR nell’avere ravvisato un difetto di motivazione dell’autorizzazione all’accesso domiciliare, poiché la richiesta si limitava a formule tautologiche e non esponeva, neppure sinteticamente, i gravi indizi di violazione fiscale. Conseguentemente, i restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Spese compensate; escluso il raddoppio del contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 52, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
gravi indizi di violazioni delle norme tributarie
L’autorizzazione del pubblico ministero all’accesso domiciliare deve essere motivata in modo tale da rendere percepibili, almeno sinteticamente o indirettamente, i gravi indizi posti a base della richiesta; una formula meramente tautologica o assertiva non è sufficiente.
art. 52, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La censura dell’Agenzia è stata rigettata perché la CTR ha correttamente ritenuto illegittimo l’accesso in assenza di adeguata motivazione dell’autorizzazione.
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disciplina dell’autorizzazione all’accesso domiciliare prevista per l’IVA è richiamata anche ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi.
art. 14 Cost.
La tutela dell’inviolabilità del domicilio costituisce il fondamento logico della necessità di un controllo rigoroso sulla motivazione dell’autorizzazione all’accesso.
In sede di legittimità, il difetto originario di capacità processuale derivante dall’estinzione della società comporta cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha trattato le censure come violazioni di legge relative alla motivazione dell’autorizzazione e alla legittimità dell’accesso.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e la conseguente cessazione della capacità processuale; il relativo difetto originario è rilevabile d’ufficio anche in cassazione e comporta cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del soggetto estinto.
- L’autorizzazione del pubblico ministero all’accesso domiciliare in materia tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a rendere identificabili, almeno in forma sintetica ma non meramente formulaica, i gravi indizi di violazione fiscale posti a fondamento della richiesta.
- È illegittima una motivazione che si limiti a un rinvio generico alla nota dell’organo verificatore e all’affermazione apodittica dell’esistenza di gravi indizi, senza indicare i fatti essenziali che li sorreggono.
- Il giudice tributario può controllare l’esistenza del decreto autorizzativo e la presenza dei requisiti motivazionali minimi, in coerenza con la tutela costituzionale del domicilio.
- Quando il rigetto di uno o più motivi rende irrilevanti gli altri, i motivi residui possono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
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