Cassazione Civile, Ordinanza n. 21666/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria contestava che, in una vendita immobiliare tra una società venditrice e una società acquirente, parte del prezzo fosse stata sovrafatturata e in realtà simulata; secondo l'Ufficio, la somma occultata sarebbe stata poi distribuita ai soci della società acquirente e, per il socio persona fisica, doveva essere recuperata a tassazione come reddito di capitale. La CTP aveva annullato l'accertamento escludendo la simulazione parziale del prezzo; la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice d'appello avesse dato rilievo a una decisione resa in altra lite parallela sulla società, non ancora passata in giudicato, e avrebbe dovuto semmai sospendere il giudizio o comunque non farne discendere effetti preclusivi; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., per asserita motivazione carente o apparente. Il resistente chiedeva l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che l'omessa formale riunione delle cause non determina nullità, non essendo prevista una sanzione espressa, e che in ogni caso non era stato dedotto un concreto pregiudizio derivante dalla mancata riunione; inoltre le due impugnazioni erano state trattate unitariamente, nella stessa udienza, dallo stesso collegio e con lo stesso relatore, sicché la separata redazione di due pronunce non escludeva una decisione sostanzialmente unitaria. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato perché la CTR aveva logicamente escluso la distribuzione di utili ai soci una volta esclusa la simulazione del prezzo; inoltre la decisione parallela resa nella stessa composizione aveva confermato l'assenza di prova della simulazione, con effetto di giudicato esterno richiamato dalla Corte. In via ulteriore, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'annullamento della sentenza è giustificato solo se il giudizio di rinvio potrebbe condurre a una decisione diversa e più favorevole per il ricorrente, condizione che qui era esclusa. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato dall'Agenzia per sostenere che la decisione sull'altra lite non fosse ancora coperta da giudicato; la Corte ne esclude la rilevanza decisiva nel caso concreto.
art. 295 c.p.c.
Invocato per sostenere la necessità di sospensione del giudizio in presenza di altra controversia pregiudiziale; la Corte non ne ravvisa la violazione decisiva.
art. 53 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla gestione del rapporto tra i giudizi tributari paralleli.
art. 274 c.p.c.
La Corte ribadisce che l'omessa riunione di cause non è assistita da espressa sanzione di nullità e può essere dedotta solo allegando un concreto pregiudizio.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Invocato per denunciare un vizio motivazionale della sentenza tributaria; la censura è stata respinta.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Invocato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 nel secondo motivo di ricorso; la Corte ne esclude la violazione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione insufficiente; la Corte ritiene la motivazione sufficiente e coerente.
Massime di principio
- L'omessa formale riunione di giudizi connessi non determina di per sé nullità della sentenza se la norma processuale non prevede espressamente tale sanzione e se la parte non allega e dimostra un concreto pregiudizio difensivo.
- Quando più impugnazioni sono trattate nella stessa udienza, dallo stesso collegio e con il medesimo relatore, la separata redazione di distinti provvedimenti può comunque corrispondere a una decisione sostanzialmente unitaria.
- In tema di impugnazione per vizi processuali, l'annullamento è giustificato solo se il ricorrente mostra che, eliminato il vizio, il giudizio di rinvio potrebbe condurre a una decisione effettivamente diversa e più favorevole; in difetto di tale utilità concreta, il motivo non può accogliersi.
- La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi, anche se espressa in forma sintetica, soprattutto se la questione decisiva risulta già definita in un giudizio parallelo coperto da giudicato esterno.
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