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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30726/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze proposte non rientrassero nei limitati casi di impugnazione consentiti contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal Tribunale, deducendo l'eccessività della pena applicata e il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità in relazione a reati in materia di stupefacenti. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, poiché i motivi dedotti non attengono all'espressione della volontà dell'imputato, né al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa soltanto per i motivi tipizzati dalla norma; doglianze sull'entità della pena o sul mancato riconoscimento della lieve entità sono inammissibili se non ricondotte a uno di tali profili.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    In caso di ricorso proposto fuori dei casi consentiti, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e applica le conseguenze economiche previste.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato quale norma concorsuale tra gli imputati nel capo di imputazione definito con patteggiamento.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Richiamato quale norma sul reato continuato nel capo di imputazione definito con patteggiamento.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice in materia di stupefacenti per cui è stata applicata la pena concordata; il ricorso mirava al mancato riconoscimento della lieve entità.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • Le censure sull'eccessività della pena, se non dedotte come illegalità della pena, non consentono l'ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento.
  • Il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità non è di per sé censurabile in cassazione contro il patteggiamento, salvo che si traduca in un errore di qualificazione giuridica del fatto o in altro vizio tipizzato.
  • Quando il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti, la Corte dichiara l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCaporalato
RamiReati in materia di lavoro
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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