Cassazione Civile, Ordinanza n. 25620/2021 del 22/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per gli anni d'imposta 2011 e 2012. In appello la commissione tributaria regionale aveva già rigettato il gravame dei contribuenti; successivamente era stata proposta revocazione contro quella sentenza, deducendo che il giudice di merito avesse commesso un errore di fatto per avere ritenuto irricevibili i quesiti sottoposti alla Corte di giustizia UE, mentre il vizio di irricevibilità riguardava l'ordinanza di rinvio pregiudiziale e non i quesiti. La CTR ha respinto la revocazione ritenendo che la precedente decisione fosse frutto di valutazione interpretativa e non di errore revocatorio. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 395, comma 4, c.p.c. e 64 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'errore revocatorio fosse un errore di percezione su un fatto processuale decisivo e non una mera valutazione giuridica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che la decisione della CTR di non procedere a un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE era il frutto di una valutazione interpretativa motivata sui nuovi quesiti e sui precedenti esiti dinanzi alla Corte di giustizia. Ne consegue che non ricorreva un errore di fatto revocatorio, mancando sia la falsa percezione di un dato processuale sia il carattere decisivo richiesto per la revocazione. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti, non in una valutazione interpretativa o giuridica della questione decisa.
La revocazione nel processo tributario è soggetta ai medesimi presupposti dell'errore di fatto, non potendo essere usata per censurare scelte interpretative del giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso prospettava una violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse un errore revocatorio deducibile nel modo prescelto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore contributo unificato è parametrato a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione richiede una svista percettiva su un dato risultante dagli atti, e non può coincidere con la valutazione, l'interpretazione o la qualificazione giuridica compiuta dal giudice.
- Perché l'errore revocatorio sia rilevante, esso deve essere decisivo, cioè costituire il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata; se l'eliminazione dell'errore non comporta necessariamente un diverso esito, la revocazione non è praticabile.
- La mancata rinnovazione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, quando motivata sulla base del contenuto dei nuovi quesiti e dei precedenti esiti processuali, integra una valutazione di merito processuale censurabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non con revocazione.
- Nel processo tributario, la revocazione non può essere impiegata come rimedio surrogatorio dell'appello o del ricorso per cassazione per contestare una decisione frutto di apprezzamento interpretativo del giudice di merito.
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