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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30433/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere (per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e due reati scopo) con misura meno afflittiva (obbligo di presentazione alla PG o, subordinatamente, arresti domiciliari). Il ricorrente censura la motivazione per essersi limitata a valorizzare il mero decorso del tempo e la sua condotta passata senza considerare il tempo intercorso dalla commissione del reato (2019) e, soprattutto, il sopravvenuto elemento rappresentato da una offerta di lavoro a tempo indeterminato in una regione lontana dalla Sicilia; lamenta inoltre una presunta disparità di trattamento rispetto a coindagati (per art. 416-bis) che avrebbero ottenuto la sostituzione della misura per il solo decorso del tempo e contesta una presunta contraddittorietà della motivazione sul principio di parità di trattamento.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e, quanto alla presunta disparità di trattamento, per aspecificità. Ritiene che il Tribunale di Caltanissetta abbia valutato correttamente e non esclusivamente il decorso del tempo, ma anche elementi aggravanti: ruolo di assoluto protagonismo del ricorrente nel narcotraffico, ampia rete di associati e stretta collaborazione con la figura apicale del sodalizio, dichiarazioni del collaboratore di giustizia Castorina che individuano il ricorrente quale gestore di piantagioni, commissione di illeciti mentre svolgeva attività lecita, e assenza di resipiscenza. Alla luce di tali elementi l'offerta lavorativa e il fattore geografico sono ritenuti insufficienti a superare le esigenze cautelari. La Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e dispone gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice riguardante il traffico di stupefacenti, che costituisce la fattispecie di reato dalla quale derivano le esigenze cautelari valutate dal giudice.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; citata a titolo comparativo perché alcuni coindagati, imputati per il più grave reato di cui all'art. 416-bis, avrebbero ottenuto attenuazioni cautelari. La Corte rileva che le esigenze cautelari si valutano per ciascun indagato, e la mera comparazione non basta senza elementi specifici di sovrapponibilità delle posizioni.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Limite formale ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente generici e non idonei a censurare specificamente la motivazione dell'ordinanza impugnata, con conseguente inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023 (Calderone, Rv. 285141)

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui le esigenze cautelari vanno valutate singolarmente per ciascun indagato e che la comparazione fra posizioni richiede elementi specifici.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Citata in relazione alla condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende: la decisione rileva che il ricorrente non ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione della sanzione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione della Corte.

Massime di principio

  • La sostituzione della custodia cautelare richiede una valutazione concreta e specifica delle esigenze cautelari sul singolo indagato: il mero decorso del tempo o un'offerta di lavoro non sono automaticamente sufficienti se persistono elementi che indicano pericolosità o collegamenti con organizzazioni criminali.
  • Il ruolo attivo nel reato, l'ampiezza della rete di contatti criminali, le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e la commissione di reati durante lo svolgimento di attività lecite sono elementi che rafforzano le esigenze cautelari e possono giustificare il mantenimento della custodia.
  • La presunta disparità di trattamento rispetto a coindagati va dimostrata con confronti specifici e circostanziati: è necessario provare la sovrapponibilità delle posizioni sostanziali e processuali; altrimenti la censura risulta aspecifica e inammissibile.
  • In cassazione i motivi devono essere formulati con precisione e devono criticare specificamente la motivazione del provvedimento impugnato; censure generiche o ripetitive determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • Se un ricorso è giudicato inammissibile per genericità o aspecificità, il giudice può irrogare condanne alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende), salvo che non risulti l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.

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