Cassazione Civile, Ordinanza n. 15388/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per complessivi euro 310.100,11, riferita a cartelle di pagamento per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010, ad avvisi di addebito INPS e ad avvisi di accertamento relativi a IRPEF e IRAP. Il contribuente aveva presentato istanza in autotutela ex legge n. 228/2012 sostenendo la nullità di alcuni avvisi di accertamento per difetto di notifica ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973; dopo il diniego di sospensione e di sgravio, aveva poi impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. La CTP aveva accolto il ricorso limitatamente a due avvisi, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo provata la notifica. In cassazione il contribuente deduceva: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dei commi 539 e 540 della legge n. 228/2012 per avere la CTR erroneamente ritenuto provata la risposta dell'Ufficio all'istanza di sgravio e, soprattutto, il contenuto della raccomandata notificata per compiuta giacenza; (2) violazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che fosse onere del notificante svolgere un'effettiva indagine sulla irreperibilità del destinatario prima di ricorrere al rito degli irreperibili; (3) violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis) e d) d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 139 e 141 c.p.c. e dell'art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 600/1973, per asserita nullità della notifica di un avviso presso lo studio professionale a mani di una dipendente senza successiva raccomandata. L'Agenzia eccepiva inoltre l'inammissibilità dei motivi e l'agente della riscossione non si costituiva.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in presenza di raccomandata non ritirata e giacenza compiuta, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., essendo irrilevanti le contestazioni puramente formali sull'intestazione della busta e sulla copia della missiva, in difetto di specifica contestazione della corrispondenza tra copia e originale o dell'effettiva diversità del contenuto. Ha inoltre affermato che, quando il plico è giunto all'indirizzo del destinatario, incombe su quest'ultimo la prova che la busta fosse vuota o contenesse un atto diverso da quello indicato dal mittente; tale regola vale anche se la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, poiché la scelta di non ritirare il plico non altera la ripartizione dell'onere probatorio. Sono stati poi respinti i motivi relativi agli avvisi di accertamento: la notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 è stata ritenuta corretta sulla base della documentata irreperibilità al domicilio fiscale risultante dai registri, senza necessità di ulteriori ricerche oltre quelle anagrafiche; la successiva notifica presso lo studio professionale, eseguita a mani di una segretaria addetta al recapito, è stata considerata valida ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., senza bisogno di raccomandata, con conseguente irrilevanza della mancata elezione di domicilio. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per affermare che l'onere di provare l'inesattezza del contenuto della notifica o la mancata ricezione non può essere invertito in presenza di una notifica giunta all'indirizzo del destinatario
commi 539 e 540 della legge n. 228/2012
richiamati in relazione all'istanza di autotutela/sgravio e alla procedura di sospensione delle procedure esecutive
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
consente il ricorso al rito degli irreperibili quando la documentata irreperibilità del destinatario all'indirizzo fiscale giustifica le formalità sostitutive di notifica
art. 60, comma 1, lett. b-bis) d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente per contestare la mancata raccomandata dopo la consegna presso lo studio professionale; la Corte ne esclude la violazione perché la consegna è avvenuta a persona addetta al recapito
art. 60, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo del ricorrente in combinazione con le norme sulle notifiche presso il domicilio/studio
la consegna a persona addetta allo studio vale come notificazione validamente eseguita, senza necessità della raccomandata prevista per altre ipotesi
richiamato dal ricorrente ma ritenuto non decisivo dalla Corte nel caso concreto
art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 600/1973
invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di raccomandata successiva; la Corte non ne accoglie la lettura nel caso di consegna a persona addetta
la dichiarazione si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario; la presunzione opera anche con raccomandata non ritirata e compiuta giacenza
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
il preavviso di iscrizione ipotecaria non è atto necessariamente impugnabile; il mancato esercizio dell'impugnazione non pregiudica il contribuente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
evocato per ancorare la valutazione dell'ordinaria diligenza del notificante a parametri di normalità e buona fede
Massime di principio
- Quando un atto è spedito all'indirizzo del destinatario con raccomandata e il procedimento si conclude per compiuta giacenza, opera la presunzione relativa di conoscenza ex art. 1335 c.c.; il destinatario che contesti la notifica deve fornire prova specifica di fatti idonei a superarla.
- La contestazione del contenuto della busta non può fondarsi su mere irregolarità formali della busta o della copia dell'atto: è necessario dedurre e provare in modo specifico la non corrispondenza tra copia e originale o l'assenza/difformità sostanziale del contenuto.
- Nel caso in cui l'atto impositivo sia notificato con le formalità previste per l'irreperibile ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, il notificante adempie con l'ordinaria diligenza se si basa su risultanze anagrafiche/pubblici registri e non è tenuto a svolgere indagini ulteriori non giustificate da altri elementi.
- La notifica eseguita presso lo studio professionale a mani di una persona addetta al recapito è valida ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. e non richiede la raccomandata successiva prevista per l'ipotesi di consegna al portiere.
- La mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria non determina preclusioni se l'atto non rientra nel catalogo tassativo degli atti impugnabili; il contribuente può far valere i vizi nell'impugnazione dell'atto successivo.
- In sede di legittimità, l'eccezione di inammissibilità è infondata se i motivi, pur non rubricati in modo perfetto, consentono di identificare chiaramente la violazione di legge dedotta e non mirano a un riesame del merito.
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