Cassazione Civile, Ordinanza n. 12116/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Nel giudizio tributario di merito il contribuente era risultato integralmente vittorioso, ma la commissione tributaria regionale, pur ponendo le spese a carico della controparte, le aveva liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. 5 aprile 2014 n. 55, come modificato dal D.M. n. 37/2018, delle tabelle 1-2 collegate ai parametri, nonché dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rispettare i parametri di liquidazione delle spese o, comunque, motivare lo scostamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo il D.M. n. 55 del 2014, i parametri di liquidazione dei compensi forensi costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura standard della prestazione, sicché il giudice deve specificare i criteri seguiti solo se si discosta in modo apprezzabile dai parametri medi. Ha inoltre affermato che l'abolizione dei minimi tariffari vale nei rapporti tra professionista e cliente, ma non impedisce al giudice, nella regolazione delle spese di lite secondo soccombenza, di fare applicazione della tariffa. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 D.M. 5 aprile 2014 n. 55
I parametri forensi costituiscono criteri di orientamento per la liquidazione e indicano la misura economica standard della prestazione; lo scostamento apprezzabile dai valori medi richiede specifica motivazione.
Ha modificato il D.M. n. 55/2014, rilevando ai fini dei parametri di liquidazione delle spese.
tabelle 1-2 dei parametri
Operano come riferimenti per la determinazione del compenso e della liquidazione delle spese.
Disciplina la regolazione delle spese nel processo tributario secondo il criterio della soccombenza.
Consente la denuncia in cassazione della violazione o falsa applicazione di legge.
art. 2, commi 1 e 2, d.l. n. 223 del 2006
L'abolizione dei minimi tariffari opera nei rapporti tra professionista e cliente, ma non esclude il riferimento tariffario nella liquidazione giudiziale delle spese.
Conferma la disciplina di liberalizzazione dei compensi professionali nei rapporti privatistici, non estesa automaticamente alla liquidazione giudiziale delle spese.
Massime di principio
- Dopo il D.M. n. 55 del 2014, i parametri forensi non sono più minimi inderogabili, ma restano il criterio ordinario di riferimento per la liquidazione delle spese processuali.
- Il giudice può discostarsi dai parametri medi nella liquidazione dei compensi, ma deve indicare i criteri adottati quando lo scostamento sia apprezzabile.
- L'abolizione dei minimi tariffari nei rapporti tra professionista e cliente non si trasferisce automaticamente alla regolazione delle spese di lite fondata sulla soccombenza.
- Nel processo tributario la liquidazione delle spese deve restare coerente con i parametri normativi applicabili, non potendo essere arbitrariamente ridotta senza adeguata giustificazione.
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