Cassazione Civile, Ordinanza n. 10368/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio di bonifica)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento di euro 711,59 emesso per contributo consortile relativo ai benefici di natura idraulica riferiti all'anno 2016. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto e la decisione era stata confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Campania. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 155, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, dell'art. 13, comma 3, L.R. Campania n. 4 del 2003, dell'art. 860 c.c., degli artt. 10 e 11 r.d. n. 215 del 1933 e dell'art. 12 L.R. Campania n. 4 del 2003. Secondo il ricorrente, la corte di merito aveva erroneamente ritenuto che il contribuente fosse esentato dal contributo consortile solo perché assoggettato al pagamento della tariffa per il servizio di fognatura e per la raccolta delle acque meteoriche, mentre tale pagamento non esauriva la diversa obbligazione contributiva dovuta per le opere di bonifica. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che la disciplina dell'esenzione richiamata riguarda i contributi connessi allo scarico delle acque nei canali consortili o nella pubblica fognatura, ma non si estende automaticamente agli ordinari contributi di bonifica, che hanno natura, finalità e titolo diversi e vanno commisurati al beneficio derivante dalle opere di bonifica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di secondo grado per nuovo esame, anche sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del consorzio. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di pagamento e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo giudizio. Il rinvio è stato disposto anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che non è sufficiente il solo pagamento della tariffa per il servizio idrico integrato, comprensiva della quota di fognatura, per ottenere l'esenzione dal contributo consortile di bonifica: occorre verificare in concreto se e in quale misura il contributo richiesto riguardi lo scarico di acque nei canali consortili oppure altri benefici di bonifica. È stata inoltre richiamata la possibile rilevanza di una convenzione tra consorzio di bonifica e gestore del servizio idrico integrato, ma solo come profilo da accertare in fatto, riservato al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto come vizio denunciabile in cassazione.
art. 155, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006
Riguarda l'esenzione degli utenti tenuti alla tariffa per il servizio di pubblica fognatura da ulteriori tariffe dovute per il medesimo titolo ad altri enti pubblici; la Corte la limita ai contributi connessi allo scarico delle acque.
art. 166 d.lgs. n. 152 del 2006
Stabilisce che chi utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio in relazione alla portata d'acqua scaricata.
art. 13, comma 3, L.R. Campania n. 4 del 2003
Prevede l'esenzione dal contributo dovuto per l'uso dei canali consortili come recapito di scarichi per i proprietari assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato comprensiva della fognatura; la Corte la interpreta in senso stretto.
art. 12, comma 1, L.R. Campania n. 4 del 2003
È richiamato come disposizione che disciplina i contributi consortili per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, distinti da quelli per lo scarico delle acque.
Conferma l'obbligo dei proprietari di immobili compresi nel comprensorio di contribuire alle spese necessarie per esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica.
artt. 10 e 11 r.d. n. 215 del 1933
Regolano gli ordinari contributi di bonifica dovuti in relazione alle opere di bonifica e al beneficio che ne deriva ai proprietari interessati.
Richiamata come fonte del servizio idrico integrato e della tariffa comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.
Cass. n. 9511/18
Richiamata a sostegno della distinzione tra contributi per lo scarico delle acque e contributi di bonifica.
Cass. n. 24639/18
Richiamata per affermare la diversità di natura e finalità dei contributi consortili e per il tema della convenzione tra consorzio e gestore del servizio idrico integrato.
Cass. n. 19322/19
Richiamata per ribadire la distinzione tra contributi dovuti per lo scarico di acque e contributi di bonifica.
Cass. n. 21781/23
Richiamata in relazione alla necessità di una convenzione tra consorzi di bonifica e gestori del servizio idrico integrato per l'esenzione relativa ai servizi di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche.
Cass. n. 11109/25
Richiamata nello stesso senso, come precedente sulla prova della convenzione ai fini dell'esenzione.
Massime di principio
- L'esenzione dal contributo consortile prevista per chi sia già assoggettato alla tariffa del servizio idrico integrato, comprensiva della quota fognaria, si interpreta in senso stretto e si riferisce ai soli contributi collegati allo scarico delle acque nei canali consortili o nella pubblica fognatura.
- I contributi consortili di bonifica e i contributi dovuti per lo scarico delle acque hanno natura, finalità e titolo diversi; il pagamento della tariffa fognaria non determina automaticamente l'esonero dai contributi di bonifica.
- Per escludere la debenza del contributo di bonifica occorre un accertamento in fatto sul concreto oggetto della pretesa: va verificato se il contributo riguardi lo scarico delle acque oppure altri benefici derivanti dalle opere di bonifica.
- Quando la disciplina di esenzione presuppone una convenzione tra consorzio di bonifica e gestore del servizio idrico integrato, la prova dell'esistenza di tale convenzione grava su chi invoca l'esenzione.
- Le disposizioni che prevedono esenzioni da obblighi contributivi non possono essere applicate oltre i casi espressamente contemplati dal loro tenore letterale.
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