Cassazione Civile, Ordinanza n. 33012/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall’opposizione proposta da una persona fisica contro un provvedimento di fermo amministrativo di veicoli iscritto dall’agente della riscossione nel PRA sulla base di una cartella di pagamento relativa a crediti iscritti a ruolo da un ente locale. La parte attrice aveva chiesto l’inefficacia del fermo e l’accertamento dell’inesistenza dei crediti. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il tribunale, in riforma, l’aveva respinta ritenendo regolare la notifica della cartella. In cassazione la ricorrente deduceva violazione di norme sulla prescrizione dei crediti e sulle notificazioni, sostenendo che la cartella era stata notificata a mezzo consegna al portiere senza che la relata attestasse le ricerche preventive delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, con conseguente nullità della notifica e maturazione della prescrizione per mancata prova di atti interruttivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., rilevando che il ricorso non esponeva in modo sufficientemente chiaro e completo i fatti di causa, le difese svolte nei gradi di merito, le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado e i passaggi processuali rilevanti. Ha inoltre ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, la censura relativa alla regolarità della notificazione della cartella, osservando che la questione della consegna al portiere senza attestazione delle ricerche delle altre persone legittimate non risultava adeguatamente trattata né in fatto né in diritto nella sentenza impugnata e non era chiarito se e come fosse stata dedotta nei gradi di merito. Il ricorso incidentale condizionato dell’ente locale è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del controricorrente Roma Capitale; nei rapporti con l’agente della riscossione non sono state liquidate spese per mancanza di effettive difese.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria ma chiara esposizione dei fatti di causa e indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti; la loro omissione impedisce alla Corte di comprendere compiutamente il fatto sostanziale e processuale e comporta inammissibilità.
art. 139, commi 3 e 4, c.p.c.
La notificazione a persona diversa dal destinatario richiede il rispetto dei criteri legali di consegna e delle relative attestazioni nella relata; tuttavia la censura su tale profilo deve essere specificamente dedotta e ricostruita nei gradi di merito per poter essere esaminata in cassazione.
artt. 26 e 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamati dalla ricorrente come norme sulla notificazione degli atti della riscossione e sulla dedotta prescrizione, ma la Corte non entra nel merito della questione per l’inammissibilità del ricorso.
art. 375 c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione camerale e il deposito della memoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l’esposizione sommaria del fatto deve consentire alla Corte di ricostruire chiaramente la vicenda sostanziale e processuale, le domande, le difese, gli esiti dei gradi di merito e le censure proposte; una narrazione generica o lacunosa integra violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente quanto ai fatti e agli atti rilevanti: se la censura presuppone accertamenti di fatto o la verifica del contenuto di atti processuali, il ricorrente deve indicare in quale fase e in quali termini la questione sia stata dedotta e decisa, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni miste di fatto e di diritto che non risultino affrontate, nemmeno implicitamente, nella sentenza impugnata e che non siano state adeguatamente coltivate nei gradi di merito.
- La doglianza relativa alla regolarità della notificazione di una cartella, fondata sull’omessa attestazione delle ricerche delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, richiede una compiuta ricostruzione della relata e del percorso processuale: senza tale base la Corte non può esaminare il merito della questione.
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