Cassazione Penale, Sentenza n. 20242/2024 del 22/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva, in larga parte, rigettato le istanze di riesame contro la custodia cautelare in carcere adottata per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990, aggravata dall'art. 61‑bis c.p.). Il ricorrente deduceva: incompetenza territoriale dei giudici che hanno convalidato ed emesso la misura (GIP di Termini Imerese/Agrigento vs GIP di Palermo); inefficacia dei provvedimenti cautelari emessi per carenza di competenza; mancato deposito e mancata messa a disposizione al riesame di una videoripresa ritenuta essenziale (violazione artt. 291, 309 c.p.p.); incompetenza investigativa della Procura DDA di Palermo; insufficienza e travisamento degli indizi relativi al reato associativo e alla disponibilità della sostanza (mancata prova del contenuto degli imballaggi); illogicità sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione non provati).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o immediata inammissibilità dei motivi. Ha rigettato tutte le censure: ha confermato che il provvedimento cautelare adottato ai sensi dell'art. 27 c.p.p. ha efficacia provvisoria e non viene automaticamente annullato dall'eventuale incompetenza del giudice della convalida; ha ritenuto inesigibile il deposito della videoripresa quando il suo contenuto era stato trasfuso in informativa/verbale ritenuti riassuntivi; ha escluso rilevanza dell'eccezione sulla competenza della Procura DDA rispetto alla posizione del ricorrente; ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i motivi che non contestavano analiticamente la motivazione del Tribunale di Palermo. Confermata l'esistenza di gravi indizi per il reato associativo sulla base di elementi multipli (abbandono in mare di 188 colli, modus operandi navale, utenze criptate, monitoraggio rotte ecc.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende; nessuna immediata liberazione è disposta.
Norme richiamate
Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità (in particolare comma 1 e comma 3) e ha dichiarato inammissibili le doglianze che attaccano questioni di diritto in forma meramente motivazionale o generica.
Individua il giudice competente per la convalida dell'arresto/fermo; la Corte ha precisato che la competenza per la convalida non esclude la possibilità che un altro giudice, competente per territorio, applichi la misura cautelare nei termini di legge.
Regola l'applicazione della misura cautelare in sede di convalida; la Corte ha richiamato la giurisprudenza di Sezioni unite secondo cui il provvedimento di convalida ha efficacia provvisoria e l'eventuale nullità non si estende automaticamente al successivo provvedimento cautelare adottato dal giudice territorialmente competente.
Consente al giudice della convalida di adottare misure provvisorie e di investire il giudice competente; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di questo strumento e ha escluso l'inefficacia automatica del provvedimento cautelare successivo.
Regola la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame; la Corte ha affermato che il PM deve trasmettere solo gli atti ritenuti rilevanti per la richiesta cautelare e gli elementi favorevoli all'indagato, non l'intero fascicolo.
Prescrive l'ambito dell'intervento d'urgenza; la Corte ha richiamato che le misure adottate in sede di convalida hanno natura di intervento provvisorio e non producono una competenza cautelare esclusiva.
Riconosce il diritto dell'indagato ad accedere agli atti; la Corte ha osservato che il ricorrente avrebbe potuto verificare la presenza del supporto audiovisivo fra gli atti del Gip e che non ha fornito prova contraria.
Fattispecie di reato in materia di stupefacenti (traffico e associazione finalizzata al traffico). La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente riscontrato gravi indizi in relazione alla condotta organizzata evidenziata dagli elementi probatori.
Aggravante; menzionata come aggravazione contestata in primo grado e esclusa in parte dal riesame.
decreto‑legge n. 367/1991, art. 5 (conv. legge n. 8/1992)
Richiamato dal ricorrente sulla competenza DDA; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché priva di interesse personale e comunque non idonea a pregiudicare la misura cautelare adottata.
Concorso di persone nel fatto; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente il concorso degli equipaggi nelle condotte oggetto d'indagine.
Regola le esigenze cautelari; la Corte ha ricordato che, una volta ritenuti i gravi indizi per il reato associativo, sussistono le presunzioni sulla necessità della misura custodiare, purché adeguatamente motivate.
Riferito in relazione al travisamento della prova; la Corte ha precisato i limiti del sindacato in cassazione e l'onere di indicare esattamente quale elemento materiale sarebbe stato travisato.
Tratta delle esigenze cautelari e delle presunzioni relative; la Corte ha richiamato che l'accertamento dei gravi indizi per l'associazione comporta una presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e dell'idoneità della custodia.
Massime di principio
- La competenza per la convalida di fermo/arresto (art. 390 c.p.p.) non attribuisce automaticamente al giudice della convalida una competenza esclusiva e inderogabile a disporre misure cautelari: le misure adottate in sede di convalida hanno efficacia provvisoria e possono essere confermate dal giudice territorialmente competente entro i termini di legge.
- Il PM è tenuto a trasmettere al Tribunale del riesame gli atti ritenuti rilevanti per la richiesta cautelare e gli elementi favorevoli all'indagato; non è obbligatorio trasmettere l'intero fascicolo o ogni supporto audiovisivo se il loro contenuto è stato adeguatamente riassunto in informativa/verbale.
- Le questioni sulla legittimazione investigativa (competenza della Procura DDA) possono essere inammissibili se non incidono direttamente e concretamente sulla posizione personale dell'indagato o se non sono sollevate con interesse attuale e specifico.
- In cassazione il sindacato sulla motivazione della misura cautelare è molto limitato: è possibile censurare solo la manifesta illogicità, la violazione di legge o errori di diritto; non è consentita una rivalutazione libera del materiale probatorio né argomentazioni generiche o aspecifiche.
- Per contestare la mancata acquisizione di prove materiali (es. videoriprese) l'indagato deve dimostrare concretamente che tali elementi erano effettivamente stati utilizzati dal giudice e non possono essere sostituiti da riassunti/verbali; una generica affermazione di assenza non basta.
- Una volta accertati gravi indizi per il reato associativo, sussiste una presunzione relativa circa la necessità della misura cautelare e l'idoneità della custodia in carcere, purché il giudice motivi in modo specifico su pericolo di fuga e di reiterazione.
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