Cassazione Civile, Ordinanza n. 26325/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra il condominio titolare del muro di confine e la società costruttrice del fondo contiguo, che aveva ottenuto in via d'urgenza un ordine di messa in sicurezza e successivo ripristino del muro per consentire la prosecuzione dei lavori edilizi, lamentando anche un pregiudizio economico per la vendita a prezzo ridotto di un'unità immobiliare. In primo grado il giudice aveva dichiarato il difetto di legittimazione ad causam della società e disposto la cancellazione della causa dal ruolo. In appello, invece, la società ha ottenuto la riforma della decisione: la corte territoriale ha ritenuto che il condominio avesse contestato tardivamente non la mera legittimazione ad agire, ma la titolarità sostanziale del diritto e la proprietà del muro, peraltro sulla base di una produzione documentale effettuata in violazione delle preclusioni. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 81, 100, 111, 167 c.p.c. e 2697 c.c.; ha sostenuto che la contestazione della proprietà del muro in capo alla società costituiva una mera difesa, non soggetta a decadenza, e che la corte d'appello aveva comunque affermato la proprietà del muro in favore del condominio senza adeguata prova. La resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte d'appello non aveva fondato la tardività della contestazione solo sulla distinzione tra legittimazione e titolarità, ma soprattutto sul fatto che la difesa del condominio si basava su una produzione documentale tardiva, introduttiva di un fatto nuovo oltre le preclusioni istruttorie. Poiché il ricorrente non ha censurato tale autonoma e decisiva ragione, il motivo è stato ritenuto non idoneo a scalfire la decisione. La Corte ha inoltre osservato, in via ulteriore, che la doglianza sull'art. 2697 c.c. sarebbe comunque stata inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto e non denunciava correttamente la violazione del riparto dell'onere della prova. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come base del ricorso cautelare d'urgenza promosso dalla società costruttrice per ottenere misure provvisorie sul muro di confine.
È richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
È richiamato per escludere l'esame di documenti depositati senza la necessaria notificazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare violazione di legge nella sentenza d'appello.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione e sulla titolarità del diritto azionato.
È richiamato per sostenere che la contestazione della titolarità del diritto sarebbe stata una mera difesa, non soggetta a decadenza, e non un'eccezione in senso stretto tardiva.
È richiamato per censurare l'affermazione della proprietà del muro senza adeguata prova; la Corte osserva che la doglianza tendeva in realtà a una rivalutazione del fatto.
È evocato dalla Corte per rilevare che la censura non indicava adeguatamente gli atti e i documenti posti a fondamento della doglianza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con l'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare una motivazione solo apparente o secondaria rispetto a quella effettivamente decisiva.
- La contestazione della titolarità sostanziale del diritto può essere, in astratto, una mera difesa; tuttavia, se il giudice di merito fonda la decisione sulla tardiva introduzione di nuovi fatti o documenti oltre le preclusioni, la censura deve investire anche tale autonoma ragione processuale.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si allega un errore sul riparto dell'onere della prova; non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o della quaestio facti.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes autonome, il ricorso deve impugnarle tutte; l'omessa censura di una sola di esse comporta l'inammissibilità o comunque l'inutilità dell'esame delle altre doglianze.
- La produzione documentale effettuata oltre i termini di preclusione non può essere utilizzata per introdurre un fatto nuovo e fondare validamente una contestazione processuale tardiva.
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