Cassazione Penale, Ordinanza n. 23150/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La decisione riguarda una sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado di due imputate per il delitto di minaccia. Con il primo motivo le ricorrenti lamentavano violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., assumendo che la decisione avesse attribuito attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa senza un adeguato vaglio critico. Con il secondo motivo deducevano travisamento della prova e violazione dell'art. 533 c.p.p., sostenendo che il giudice di appello avesse travisato il significato di videoregistrazioni. Con il terzo motivo contestavano la sussistenza del reato di minaccia ex art. 612 c.p., ritenendo apodittica la qualificazione come intrinsecamente minacciose delle frasi pronunciate. Con il quarto motivo denunciavano la violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata valorizzazione di incensuratezza, offensività della condotta e contesto. Con il quinto motivo censuravano le statuizioni civili, sostenendo che il risarcimento del danno fosse stato confermato senza prova e con liquidazione equitativa priva di concreti elementi di valutazione. La Corte ha osservato che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, erano in realtà dirette a contestare la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che le doglianze, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, miravano in sostanza a censurare il vizio di motivazione. Ha richiamato l'art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e l'art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000, come introdotti dal d.lgs. n. 11/2018, affermando che avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non è proponibile ricorso per cassazione per vizio di motivazione. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della valutazione della prova dichiarativa; la Corte non entra nel merito della censura perché la stessa è in realtà diretta contro la motivazione.
Evocato dalle ricorrenti in tema di travisamento della prova e criterio di decisione oltre ogni ragionevole dubbio; il motivo è ritenuto in sostanza un attacco alla motivazione.
Norma incriminatrice del delitto di minaccia, contestata dalle ricorrenti per insussistenza della minaccia penalmente rilevante.
Richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Richiamato quale criterio di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto, invocato per contestare il trattamento sanzionatorio.
Impone, per le sentenze di appello in materia di reati di competenza del giudice di pace, l'inammissibilità del ricorso per cassazione fondato su vizi di motivazione.
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
Prevede, per i reati di competenza del giudice di pace, la limitazione del ricorso per cassazione nei casi di sentenze di appello, in combinato con l'art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
Indicato come intervento normativo che ha introdotto le limitazioni al ricorso per cassazione richiamate dalla Corte.
Richiamato quale testo normativo sulla competenza del giudice di pace e sul relativo regime impugnatorio.
Massime di principio
- Avverso le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace non è deducibile in cassazione il vizio di motivazione; il ricorso è inammissibile quando, sotto l'etichetta della violazione di legge, si contestano in realtà l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
- La qualificazione di una censura come violazione di legge non consente di aggirare il divieto di devolvere alla Corte di cassazione questioni di mero dissenso motivazionale nei procedimenti soggetti al regime speciale del giudice di pace.
- Quando il ricorso si risolve nel chiedere una nuova valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa o del significato delle videoregistrazioni, la doglianza è inammissibile se il controllo richiesto è sostanzialmente di merito e non di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina codicistica.
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