Cassazione Civile, Ordinanza n. 07612/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un professionista aveva agito contro i proprietari di un immobile chiedendo il pagamento del compenso per la progettazione di una ristrutturazione edilizia finalizzata all'ottenimento della concessione edilizia e di contributi pubblici, in relazione a un immobile sito in Siracusa. In subordine aveva domandato un indennizzo per ingiustificato arricchimento. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda per difetto di prova del conferimento dell'incarico da parte dei convenuti, rilevando che dagli atti emergeva piuttosto un incarico proveniente dal conduttore dell'immobile. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo censurava il mancato apprezzamento delle risultanze istruttorie, sostenendo che la prova del conferimento dell'incarico ai proprietari risultasse da una procura rilasciata al conduttore per le pratiche edilizie, da una e-mail riconosciuta dal resistente, da un atto di delega, da un'istanza di voltura e da una determina di assegnazione di contributi, oltre che dalle prove testimoniali e dalla mancata contestazione; con il secondo denunciava la violazione dell'art. 2041 c.c., assumendo che il rigetto dell'azione di arricchimento fosse erroneo perché la domanda avrebbe potuto essere proposta anche verso il conduttore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei contratti d'opera professionale, il cliente può essere diverso dal soggetto che beneficia della prestazione: il compenso è dovuto da chi conferisce l'incarico, salvo che risulti una spendita, anche implicita, del nome del terzo. Nel caso concreto la Corte ha condiviso l'accertamento di merito secondo cui gli elementi invocati dimostravano solo l'interesse dei proprietari ai lavori e il loro intervento nelle pratiche amministrative, ma non che essi avessero conferito il mandato professionale o che il conduttore avesse speso il loro nome. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché l'azione di arricchimento senza causa è residuale e non è esperibile quando l'attore possa esercitare altra azione specifica, anche nei confronti di un terzo, essendo stato comunque accertato che esisteva un diverso soggetto titolare passivo del rapporto controverso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione di arricchimento senza causa ha natura sussidiaria e non è proponibile quando l'attore possa esperire un'altra azione specifica per il credito o l'indennizzo, anche nei confronti di un terzo.
Il ricorso è inammissibile quando non offre argomenti idonei a superare un orientamento consolidato della Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto d'opera professionale il soggetto obbligato al pagamento del compenso è, di regola, chi conferisce l'incarico, anche se la prestazione è destinata a vantaggio di un terzo; la mera utilità ricevuta dal terzo non basta a fondare il debito.
- Per attribuire l'incarico a un soggetto diverso da quello che materialmente interloquisce con il professionista occorre la prova della spendita, anche implicita, del nome del terzo o della spendita negoziale in suo nome.
- Le risultanze istruttorie che dimostrano soltanto l'interesse del proprietario all'esecuzione dei lavori o la sua partecipazione alle pratiche amministrative non provano, da sole, il conferimento dell'incarico professionale.
- L'azione generale di arricchimento senza causa ha carattere residuale: è preclusa quando l'attore abbia a disposizione un'azione tipica per far valere il proprio diritto, anche se tale azione sia esercitabile contro un soggetto diverso da quello contro cui si vorrebbe agire in via sussidiaria.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire una nuova valutazione del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione sul punto è logica e compiuta.
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