Cassazione Civile, Ordinanza n. 23075/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Due assicurati convennero in giudizio la compagnia chiedendo il pagamento dell'indennizzo per i danni da incendio sviluppatosi nella loro abitazione nella notte del 5 agosto 2006, causato secondo la prospettazione da un fulmine. In primo grado la domanda fu accolta solo in parte, ma in appello la compagnia ottenne il rigetto integrale della pretesa: la Corte territoriale ritenne che il premio assicurativo, scaduto il 4 giugno 2006, fosse stato pagato solo il giorno del sinistro e che non vi fosse prova di una rinuncia dell'assicuratore a far valere la sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio. I ricorrenti censurarono la sentenza d'appello con due motivi: 1) violazione degli artt. 1901, 1460, comma 2, e 1375 c.c., sostenendo che la sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio costituisce applicazione dell'eccezione di inadempimento e che, alla luce della buona fede e della prassi di incasso tardivo dei premi senza sospensione, l'assicuratore aveva tacitamente rinunciato alla sospensione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d'appello avrebbe considerato soltanto il ritardo nei pagamenti senza trarne le conseguenze in termini di rinuncia tacita alla sospensione della copertura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, affermando la continuità con il principio secondo cui la rinuncia dell'assicuratore all'effetto sospensivo ex art. 1901 c.c. non può essere desunta dalla mera accettazione del premio pagato tardivamente, ma richiede un comportamento chiaro e inequivoco, espressivo di una volontà negoziale abdicativa dell'effetto legale di sospensione e ricognitiva del diritto all'indennizzo. La Corte ha distinto il piano dell'efficacia del contratto, inciso dalla sospensione ex lege prevista dall'art. 1901 c.c., da quello dell'esecuzione del contratto richiamato dall'art. 1460 c.c., osservando che la clausola di buona fede del secondo comma opera su un contratto efficace e non può essere invocata per far rivivere automaticamente un contratto sospeso per mancato pagamento del premio. Nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato soltanto l'accettazione tardiva del premio, senza una manifesta rinuncia dell'assicuratore; la seconda censura mirava quindi a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il mancato pagamento del premio alla scadenza determina la sospensione legale dell'efficacia dell'assicurazione; la riattivazione della garanzia non può essere presunta dalla sola riscossione tardiva del premio, ma richiede una chiara rinuncia dell'assicuratore all'effetto sospensivo.
La regola di buona fede nell'eccezione di inadempimento opera su un contratto efficace e non può essere applicata in modo da sovrapporsi alla sospensione legale dell'assicurazione prevista dall'art. 1901 c.c.
Invocato dai ricorrenti quale parametro di buona fede contrattuale, ma ritenuto non idoneo a far desumere, da solo, una rinuncia tacita alla sospensione della copertura assicurativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale ha applicato correttamente l'art. 1901 c.c. e i suoi rapporti con l'art. 1460 c.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La deduzione di omesso esame è stata considerata, in realtà, una richiesta di diversa valutazione del fatto già esaminato dal giudice di merito.
Indica il rito camerale seguito in Cassazione per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel contratto di assicurazione il mancato pagamento del premio alla scadenza comporta la sospensione legale della garanzia ai sensi dell'art. 1901 c.c., e tale effetto non viene meno per il solo fatto che l'assicuratore accetti il pagamento tardivo senza riserve.
- La rinuncia dell'assicuratore all'effetto sospensivo deve risultare da un comportamento chiaro, univoco e negozialmente significativo, idoneo a manifestare la volontà di abdicare alla sospensione e di riconoscere il diritto all'indennizzo.
- La clausola di buona fede ex art. 1460, comma 2, c.c. non può essere utilizzata per neutralizzare direttamente la sospensione legale dell'assicurazione, perché il suo presupposto è l'esistenza di un contratto efficace e non già sospeso ex lege.
- Quando il giudice di merito accerta solo la mera accettazione del premio pagato in ritardo, senza ulteriori elementi inequivoci di rinuncia, la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
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