Cassazione Civile, Ordinanza n. 10386/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per contributi asseritamente dovuti per il periodo 2006-2011 in relazione a rapporti intrattenuti dalla società con diversi collaboratori. In appello, l'opposizione della società era stata accolta perché alcuni rapporti erano stati qualificati come trasporto e non come agenzia; altri, conclusi con tre ditte, erano stati ricondotti al procacciamento d'affari per la ritenuta occasionalità dell'attività. L'ente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che tutti i collaboratori operavano in zona prefissata con sistema di tentata vendita e compenso provvigionale sul fatturato; 2) violazione dell'art. 1678 c.c., assumendo che il prezzo commisurato alla quantità di merce consegnata sarebbe incompatibile con il trasporto; 3) violazione degli artt. 1742 ss. c.c., perché i tre contratti sarebbero stati di agenzia e non di procacciamento d'affari, trattandosi di attività continuativa e stabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: la Corte d'appello aveva considerato il pagamento in base alla merce consegnata, ma lo aveva giudicato irrilevante ai fini della qualificazione come agenzia; inoltre, l'art. 1678 c.c. non impone alcun criterio vincolante di determinazione del corrispettivo del trasporto, sicché le parti possono pattuirlo in base al quantitativo di merce trasportata e consegnata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare valutazioni di fatto sulla mancanza di stabilità e continuità dell'attività dei tre collaboratori, valutazioni riservate al giudice di merito e non censurate secondo i parametri dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese e l'applicazione degli effetti processuali previsti dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
La norma non fissa un criterio inderogabile di determinazione del corrispettivo del trasporto; le parti possono concordare un prezzo commisurato al quantitativo della merce trasportata e consegnata senza snaturare il tipo contrattuale.
L'agenzia richiede un'attività continuativa e stabile di promozione della conclusione di contratti nell'ambito di una determinata zona; la mera occasionalità o la mancanza di obbligo di procurare affari escludono la qualificazione come agenzia.
Una doglianza apparentemente di violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a rivalutare il merito e i fatti accertati dal giudice di merito senza dedurre correttamente l'omesso esame di un fatto decisivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il contratto di trasporto non è escluso dal fatto che il corrispettivo sia parametrato alla quantità di merce consegnata: l'articolazione del prezzo rientra nell'autonomia contrattuale delle parti.
- La qualificazione di un rapporto come agenzia presuppone un obbligo stabile e continuativo di promozione degli affari; in mancanza di tale vincolo, e in presenza di attività episodica o occasionale, il rapporto può essere ricondotto al procacciamento d'affari.
- La sola assegnazione di una zona esclusiva o la previsione di un compenso provvigionale non bastano, da sole, a trasformare un rapporto in agenzia se mancano gli ulteriori elementi tipici dell'obbligo di promuovere affari in modo continuativo.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, pur denunciando formalmente violazione di legge, sollecita in sostanza una diversa valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito senza individuare un reale vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
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