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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22395/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medici convenzionati)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte dell'azienda sanitaria, di somme corrisposte negli anni a vari medici convenzionati a titolo di quota capitaria e ritenute eccedenti rispetto a quanto dovuto secondo il d.P.R. n. 270/2000 e gli accordi collettivi nazionali del 2005 e 2009. L'azienda, a seguito del riallineamento delle banche dati dell'anagrafe aziendale, aveva sostenuto che il disallineamento tra sistema retributivo e anagrafe assistiti avesse determinato pagamenti indebiti, anche per assistiti cessati o non più in carico. Aveva quindi comunicato ai medici un credito per singole posizioni e iniziato trattenute mensili sulle competenze. I medici avevano agito per ottenere l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito e la restituzione delle somme trattenute. Il ricorso per cassazione dell'azienda si fondava su tre censure: 1) violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe errato nel distribuire l'onere della prova, che secondo la ricorrente gravava sui medici attori nell'azione di accertamento negativo; 2) sempre violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., nonché delle norme processuali e collettive sul rapporto convenzionale, perché la discrasia tra importi corrisposti e importi dovuti e la natura vincolata della retribuzione pubblica avrebbero provato l'indebito; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, perché i tabulati prodotti dall'azienda avrebbero consentito di determinare esattamente le somme dovute a ciascun medico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, pur trattandosi di azione qualificabile come accertamento negativo di indebito oggettivo, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria gravava sull'azienda sanitaria, in ragione della posizione sostanziale di chi invoca la ripetizione e delle peculiarità della vicenda. Ha confermato che la semplice indicazione numerica dell'eccedenza non bastava, poiché l'azienda non aveva indicato nominativamente gli assistiti cui si riferiva l'indebito, dato essenziale per individuare il fatto costitutivo della domanda restitutoria. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove non consentita in cassazione. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    disciplina la ripetizione dell'indebito oggettivo; la buona fede dell'accipiens non esclude la ripetibilità della somma, rilevando al più per frutti e interessi e per le modalità della restituzione secondo buona fede e correttezza.

  • art. 2697 c.c.

    ai fini del riparto dell'onere probatorio va guardata la posizione sostanziale delle parti; in chi invoca la ripetizione dell'indebito ricade la prova del pagamento e della mancanza di causa giustificativa.

  • art. 30 d.P.R. n. 270/2000

    pone a carico dell'azienda obblighi informativi mensili e periodici sugli assistiti e sulle variazioni, rilevanti per l'accertamento della debenza dei compensi.

  • artt. 15-ter e 45 d.P.R. n. 270/2000

    richiamati come norme che disciplinano il trattamento economico dei medici convenzionati e i presupposti per la corretta liquidazione delle somme.

  • artt. 8, 43, 44 e 53 accordo collettivo nazionale del 23.03.2005

    richiamati dalla ricorrente come disposizioni che regolano il rapporto convenzionale e il calcolo dei compensi.

  • artt. 8, 43, 44 e 59 accordo collettivo nazionale del 27.05.2009

    richiamati dalla ricorrente come disposizioni che regolano il rapporto convenzionale e il calcolo dei compensi.

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto come norma sulla valutazione delle prove, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a rivalutare il merito.

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto come norma sulla valutazione delle prove, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a rivalutare il merito.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 416 c.p.c. senza esito autonomo decisivo nella motivazione.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 414 c.p.c. senza esito autonomo decisivo nella motivazione.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge sui primi due motivi.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    utilizzato come parametro per la censura di omesso esame di un fatto decisivo, dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle azioni di accertamento negativo dell'indebito oggettivo, il riparto dell'onere della prova va individuato in base alla posizione sostanziale delle parti rispetto al diritto fatto valere, non in base alla mera iniziativa processuale.
  • Chi invoca la ripetizione dell'indebito deve provare il pagamento e la mancanza di una causa giustificativa; tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni o fatto contrario, ma non può essere sostituita da un dato numerico neutro privo di indicazione dei presupposti fattuali specifici.
  • Quando la pretesa restitutoria dipende da dati nella disponibilità organizzativa e documentale dell'ente che li ha formati e utilizzati per il calcolo, su tale ente grava un onere di allegazione e prova particolarmente rigoroso, specie se il lavoratore non può verificare autonomamente i presupposti dell'addebito.
  • La qualificazione di un pagamento come 'errore di calcolo' richiede un mero errore materiale aritmetico ictu oculi rilevabile; non ricorre quando l'asserito errore attiene alla stessa individuazione dei presupposti del compenso o del termine da computare.
  • Nella ripetizione di somme erogate dalla pubblica amministrazione in assenza di titolo, la buona fede del percettore non esclude la ripetibilità della prestazione principale, ma impone che la restituzione avvenga secondo correttezza e con modalità non irragionevolmente gravose.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle risultanze probatorie e la ricostruzione dei fatti compiute dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale nei rigorosi confini di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMora
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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