Sentenza n. 966/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità della domanda di agevolazione presentata nell’ambito dell’Avviso pubblico FAInSicilia, unitamente agli atti della commissione di valutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato domanda per un contributo a fondo perduto nell’ambito dell’Avviso FAInSicilia. L’amministrazione aveva ritenuto non adeguatamente comprovata la capacità di apportare le risorse proprie necessarie, poiché aveva escluso le spese per opere edili in ragione della mancata sottoscrizione del computo metrico da parte del tecnico abilitato. La ricorrente deduceva: difetto di motivazione del provvedimento finale; illegittimità dell’esclusione per omessa attivazione del soccorso istruttorio; violazione degli artt. 6, comma 1, lett. b), e 10-bis l. 241/1990, della normativa regionale e del punto 12.3 dell’Avviso; violazione dei principi di proporzionalità, trasparenza, buon andamento, leale collaborazione e legittimo affidamento; contraddittorietà tra gli atti della procedura, difetto di istruttoria, illogicità e travisamento dei presupposti; omessa attivazione del soccorso istruttorio anche con riguardo alla documentazione relativa alla copertura della quota di cofinanziamento. Il computo metrico era stato allegato alla domanda, recava il nominativo del tecnico e, dopo il preavviso di rigetto, la società aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva del medesimo professionista e il documento comprovante la sua iscrizione all’Ordine degli ingegneri.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il primo motivo, relativo al difetto di motivazione, è stato respinto: il provvedimento finale richiamava puntualmente i verbali della commissione e gli altri atti del procedimento, consentendo di ricostruire l’iter logico-giuridico. La motivazione per relationem è legittima quando gli atti richiamati siano indicati e resi disponibili all’interessato, senza necessità di trasmissione contestuale. È stato invece accolto il motivo concernente la mancata sottoscrizione del computo metrico e l’omesso soccorso istruttorio. Il computo era stato tempestivamente allegato alla domanda, era stato redatto da un tecnico abilitato il cui nominativo risultava dal documento e la successiva dichiarazione sostitutiva aveva comunque confermato la paternità dell’elaborato e la qualifica professionale. La mancanza della sottoscrizione è stata qualificata come irregolarità meramente formale, non incidente sulla veridicità del contenuto né sulla provenienza del documento, e quindi sanabile mediante il soccorso istruttorio previsto dal punto 12.3 dell’Avviso. L’amministrazione avrebbe dovuto valutare la documentazione prodotta in sede di contraddittorio e, se necessario, richiedere il computo sottoscritto. Non era applicabile il diverso orientamento relativo alla mancata sottoscrizione di progetti costitutivi dell’offerta tecnica, perché in quel caso la lex specialis sanzionava espressamente l’omissione con l’esclusione e la fattispecie era diversa. Sono rimasti assorbiti i motivi sulla violazione formale dell’art. 10-bis l. 241/1990 e sul soccorso istruttorio relativo alla quota di cofinanziamento. Il provvedimento di inammissibilità è stato annullato. Regione e IRFIS sono state condannate in solido alle spese processuali, liquidate in complessivi 3.500 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento indica gli atti richiamati e li rende disponibili all’interessato; non è necessario trasmetterli contestualmente, purché l’interessato possa prenderne visione, ottenerne copia o chiederne la produzione in giudizio.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
È richiamato quale fondamento del potere-dovere di regolarizzazione e integrazione documentale, in coordinamento con il punto 12.3 dell’Avviso.
Il contraddittorio conseguente alla comunicazione dei motivi ostativi impone all’amministrazione di valutare le osservazioni e la documentazione prodotte dall’interessato; i profili specifici di violazione sono stati assorbiti dopo l’accoglimento della censura principale.
punto 5.2 dell’Avviso FAInSicilia
“possesso di idonea capacità finanziaria, in relazione alla capacità di provvedere all’apporto di mezzi propri richiesti ai fini della copertura dei costi del programma d’investimento non coperto dalle agevolazioni pubbliche”
Prevede il requisito soggettivo della capacità finanziaria del richiedente.
punto 7.1, lett. a), dell’Avviso FAInSicilia
“Opere edili” aventi ad oggetto interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa all’esercizio dell’attività economica
Individua le opere edili tra le spese ammissibili, entro i limiti percentuali previsti dall’Avviso.
punto 7.2, lett. a), dell’Avviso FAInSicilia
“per le spese relative ad opere edili ... dovranno essere prodotti idonei computi metrici estimativi redatti da professionisti abilitati”
Richiede l’allegazione del computo metrico estimativo redatto da un professionista abilitato, ma non sanziona espressamente con l’inammissibilità la sola mancanza della sottoscrizione quando la provenienza dell’elaborato sia comunque certa o accertabile.
punto 8.3 dell’Avviso FAInSicilia
“La quota di cofinanziamento dovrà essere adeguatamente comprovata dal soggetto richiedente mediante produzione di idonee documentazioni probatorie”
Disciplina la prova della quota di cofinanziamento privato; la relativa censura è stata assorbita.
punto 12.3 dell’Avviso FAInSicilia
Consente la richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali per colmare carenze documentali o formali della domanda; la disposizione rendeva sanabile la mancata sottoscrizione del computo metrico nella fattispecie esaminata.
Richiamato quale base per la regolazione delle spese di giudizio secondo il principio di soccombenza.
Richiamato quale ulteriore fondamento della condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- Quando un documento tecnico è stato tempestivamente allegato alla domanda e la sua provenienza da un professionista abilitato è desumibile dal documento o è successivamente comprovata, la sola mancanza della sottoscrizione costituisce, di regola, un’irregolarità formale sanabile mediante soccorso istruttorio, se la lex specialis non prevede espressamente l’esclusione per tale omissione.
- L’esclusione per irregolarità formale della documentazione non è legittima quando l’omissione non compromette né la veridicità del contenuto né la riferibilità dell’elaborato al suo autore e l’amministrazione può agevolmente acquisire il documento regolarizzato.
- La motivazione per relationem del provvedimento amministrativo è sufficiente se l’atto finale indica gli atti richiamati e questi sono messi a disposizione dell’interessato; non sussiste un obbligo generale di allegarli o notificarli contestualmente al provvedimento, purché sia effettivamente possibile consultarli o ottenerne copia.
- La clausola della lex specialis che impone l’allegazione di un computo metrico redatto da un professionista abilitato non equivale, in assenza di un’espressa sanzione espulsiva, a una previsione di inammissibilità automatica per la mancata sottoscrizione, quando la redazione da parte del professionista sia comunque verificabile.
- Nel procedimento di concessione di agevolazioni pubbliche, l’amministrazione deve valutare la documentazione prodotta dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto e attivare il soccorso istruttorio previsto dalla lex specialis per le carenze documentali o formali effettivamente regolarizzabili.
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