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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46905/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta preferenziale sostenendo tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 216, comma 3, r.d. n. 267/1942 e errata valutazione circa l'esistenza di un gruppo societario e del dolo, rilevando che le società erano di fatto un unico centro gestito dall'imputato (condivisone server contabile, amministrazione unificata, affinità di oggetto sociale) e che i trasferimenti sarebbero stati operazioni di gruppo o riconducibili a un meccanismo di cash pooling; 2) motivazione carente o contraddittoria sulla sussistenza del dolo e sui vantaggi compensativi derivanti dai pagamenti alla controllante, richiamando anche un giudicato del Tribunale di Forlì; 3) illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, per l'assenza di considerazione di elementi come la perdita della contabilità per rottura del server, la collaborazione con gli organi fallimentari, la partecipazione alle udienze e la non intenzionalità imprenditoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: la Corte territoriale ha correttamente escluso l'esistenza di un gruppo societario sostanziale in assenza di politica di gruppo, consolidati depositati e coordinamento formale; la mera condivisione di un server o la partecipazione azionaria non sono sufficienti a configurare il gruppo né a giustificare i pagamenti infragruppo come operazioni di cash pooling in mancanza del relativo contratto formale. Di conseguenza i pagamenti effettuati dalla fallita verso la CCLG sono stati ritenuti diretti a tamponare crisi di liquidità e non utilizzati in favore del gruppo, non emergendo vantaggi compensativi che escludessero il dolo della bancarotta preferenziale. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il diniego delle attenuanti generiche è motivato correttamente in base alla gravità dell'ammontare dei pagamenti e alla rilevanza degli elementi decisivi emersi; elementi come la perdita della contabilità o la collaborazione non erano decisivi o più pertinenti rispetto ad altri reati da cui il ricorrente era stato prosciolto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Genova.

Norme richiamate

  • r.d. n. 267 del 1942, art. 216, comma 3

    La corte ha valutato che la semplice partecipazione azionaria e strumenti condivisi non bastano a dimostrare l'esistenza di una politica di gruppo ai fini della ricostruzione civilistica richieste per escludere il dolo nei pagamenti infragruppo

  • codice penale, art. 133

    Richiamato in tema di attenuanti generiche: il giudice del merito decide in base a valutazioni di fatto non sindacabili se adeguatamente motivate; il diniego delle attenuanti è stato ritenuto motivato in funzione della gravità e dell'ammontare dei pagamenti

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Disposizione applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento essendo rimasto soccombente

  • codice di procedura penale, art. 541

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese sostenute per la difesa della parte civile patrocinata a spese dello Stato

  • D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83

    Richiamati per il procedimento di liquidazione delle somme dovute a titolo di rifusione per la difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Massime di principio

  • La mera condivisione di strumenti amministrativi o contabili (per es. un server) e la partecipazione azionaria non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'esistenza di un gruppo societario ai fini di escludere la responsabilità per pagamenti preferenziali; è necessario provare una politica di gruppo, coordinamento direttivo e consolidati contabili.
  • I pagamenti infragruppo possono essere giustificati come operazioni lecite riconducibili a un meccanismo di cash pooling solo se esiste una formalizzazione contrattuale specifica che regoli i rapporti e il conto corrente intersocietario; in assenza di tale formalizzazione la difesa basata su prassi di gruppo è fragile in sede penale.
  • Per escludere il dolo nella bancarotta preferenziale occorre dimostrare che le somme trasferite siano state utilizzate nell'interesse del gruppo e abbiano comportato un vantaggio compensativo per la fallita; la mera finalità di tamponare liquidità non è sufficiente se non provata la destinazione in favore dell'interesse comune.
  • Il giudizio del merito sulle attenuanti generiche è riservato al giudice e sarà rispettato in Cassazione se motivato e non contraddittorio; circostanze come perdita della contabilità o collaborazione possono non essere decisive, soprattutto se il reato risulta particolarmente grave per entità delle somme.
  • In procedimenti penali fallimentari è cruciale la documentazione contabile e la prova della destinazione dei fondi: l'assenza di depositi dei bilanci o di contratti interni indebolisce significativamente le difese basate su rapporti infragruppo.
  • Le sentenze di merito che valutano fatti e prove restano difficilmente ribaltabili in sede di legittimità se la motivazione mostra un percorso logico che giustifica le conclusioni sulla base degli elementi probatori.

Testo integrale

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