Cassazione Civile, Ordinanza n. 02645/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il committente aveva incaricato un'agenzia di pratiche automobilistiche di rinnovare per un ulteriore anno l'immatricolazione di un'autovettura acquistata in Italia e munita di targa EE. Secondo il giudice di merito, l'agenzia aveva svolto l'incarico con negligenza, omettendo di verificare la completezza della documentazione e l'esistenza dell'autorizzazione doganale al rinnovo; ciò aveva causato l'apertura di un procedimento penale per contrabbando e il sequestro del veicolo per quattro anni. Il Tribunale aveva riconosciuto un concorso di colpa del cliente nella misura del 40% e liquidato il danno in via equitativa. In appello la decisione era stata confermata, ritenendo che anche il cliente dovesse essere più diligente e controllare la documentazione, chiedendo nuovamente l'autorizzazione doganale come fatto al momento della prima immatricolazione. Con il ricorso per cassazione il cliente denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 1227, 1708 e 1710 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ravvisare un suo concorso colposo, poiché dalle prove di primo grado emergeva che egli aveva fatto affidamento sulle assicurazioni dell'agenzia circa la possibilità di rinnovare targa EE e carta di circolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una revisione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito sul concorso di colpa del cliente. Tale doglianza non integra un vizio di violazione di legge, ma investe un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede. Nulla è stato disposto sulle spese perché la controparte non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione
La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per censurare una diversa ricostruzione della fattispecie concreta basata sulla valutazione delle prove.
Invocato dal ricorrente per contestare il concorso colposo del creditore/danneggiato; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.
Richiamato in relazione ai doveri del mandatario; non oggetto di autonoma interpretazione decisoria nel provvedimento.
Richiamato per la diligenza del mandatario; non oggetto di autonoma interpretazione decisoria nel provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La doglianza che, sotto l'etichetta della violazione di legge, miri in sostanza a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito è inammissibile in cassazione.
- Il concorso colposo del danneggiato, quando accertato dal giudice di merito sulla base delle risultanze istruttorie, costituisce un accertamento di fatto non sindacabile come vizio di violazione di legge.
- La violazione degli obblighi di diligenza del mandatario e la possibile colpa concorrente del mandante vanno accertate in concreto; la loro contestazione in cassazione richiede una censura realmente riferita a errores in iudicando e non a una diversa lettura del materiale probatorio.
Come è indicizzato
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