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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16750/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Calabria che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società contro un avviso di accertamento IVA relativo al 2008, fondato su indagini bancarie e recupero di costi ritenuti indeducibili. In appello l'Ufficio aveva contestato i capi sfavorevoli della sentenza di primo grado, ma la CTR ha ritenuto il gravame inammissibile per asserita mancanza di specificità dei motivi. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello era specifico. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, per violazione dell'art. 1 e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la motivazione della CTR raggiungeva il minimo costituzionale ed esprimeva una ratio decidendi comprensibile, poiché la CTR aveva esplicitato di reputare l'appello inammissibile per difetto di specifiche censure all'iter logico-giuridico della sentenza di primo grado. Ha invece accolto il primo motivo, osservando che nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente e che, nel caso concreto, l'atto di appello conteneva comunque censure riconoscibili e riferite ai diversi capi della decisione di primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è eccezionale e va interpretata restrittivamente; occorre consentire il sindacato sul merito quando dall'atto emerga comunque la volontà di contestare la decisione di primo grado.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato quale parametro del vizio denunciato per violazione di norme processuali e nullità della sentenza.

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in combinato disposto con le norme sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 132 c.p.c. per il requisito di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La violazione rileva solo quando la sentenza sia priva del requisito essenziale della motivazione o presenti motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del minimo costituzionale.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    La disciplina sull'inammissibilità dell'appello va letta restrittivamente poiché limita l'accesso alla giustizia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi non può essere dichiarata in modo formalistico: è sufficiente che dall'atto emerga, anche implicitamente e nel suo complesso, una inequivoca volontà di contestare la decisione di primo grado.
  • La specificità dei motivi di appello può desumersi dal contenuto complessivo dell'atto, comprese premesse in fatto, parte espositiva e conclusioni; non è necessario che le censure siano articolate in forma particolarmente analitica, se risultano comunque comprensibili.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è oggi limitato al solo 'minimo costituzionale': è nulla soltanto la motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria, e il vizio deve emergere dal testo della sentenza.
  • Una sentenza è affetta da motivazione apparente quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e non permette di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice senza ricorrere a congetture.
  • L'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto limitativa dell'accesso alla giustizia, va applicata restrittivamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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