Cassazione Civile, Ordinanza n. 41548/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una figlia maggiorenne e disabile volta ad ottenere la pensione di reversibilità conseguente al decesso della madre. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo non dimostrato il requisito della vivenza a carico del genitore al momento del decesso, requisito che, insieme all'inabilità al lavoro, è necessario per il riconoscimento del beneficio. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione della normativa sulla pensione ai superstiti, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere insussistente il requisito della vivenza a carico; 2) violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 420 c.p.c. per mancata concessione della rimessione in termini al fine di depositare documenti; 3) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione alla condanna alle spese di lite. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: ha ribadito che la vivenza a carico non coincide necessariamente con la convivenza, ma richiede che il genitore provveda in modo continuativo e quantomeno prevalente al mantenimento del figlio inabile; ha inoltre rilevato che tale requisito non era stato neppure allegato in modo specifico, mentre i documenti prodotti non erano sufficienti a provare il presupposto. La mancata contestazione in sede amministrativa da parte dell'INPS non esonera dall'onere di allegazione e prova nel giudizio, poiché la fase amministrativa è autonoma e costituisce solo condizione di procedibilità. Sul terzo motivo, invece, la Corte ha ritenuto che la parte avesse effettivamente reso la dichiarazione sostitutiva richiesta per l'esonero dalle spese nei giudizi previdenziali; pertanto ha cassato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di appello e ha deciso nel merito dichiarando non dovute le spese del giudizio di secondo grado. Le spese di legittimità sono state compensate per la parziale soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, accogliendo il terzo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata solo in relazione alla statuizione sulle spese del giudizio di appello e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato la parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità. È stato infine disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione del vizio di violazione di legge e del vizio motivazionale non ha condotto all'accoglimento dei primi due motivi, perché la ricostruzione dei fatti e l'accertamento della vivenza a carico appartengono al giudice di merito se sorretti da motivazione adeguata.
art. 221. n. 903/1965
Richiamato quale base normativa del diritto alla pensione ai superstiti del figlio inabile, subordinato al requisito dell'inabilità e della vivenza a carico del genitore.
art. 24 Cost.
La doglianza è stata ritenuta priva di specificità, perché non supportata da adeguati riferimenti agli atti.
Invocato per la rimessione in termini ai fini del deposito documentale; la censura è stata rigettata.
La Corte ha rilevato un difetto di specificità del motivo relativo all'art. 24 Cost. per assenza di puntuali indicazioni negli atti.
Nel testo modificato, l'esonero dalle spese nei giudizi previdenziali richiede che la dichiarazione sostitutiva sulle condizioni reddituali sia resa nell'atto introduttivo; nella specie la dichiarazione risultava prodotta, quindi le spese di appello non erano dovute.
La Corte ha deciso la causa nel merito, dopo la cassazione parziale, dichiarando non dovute le spese del giudizio di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 42, comma 11, d.l. n. 269 del 2003
È richiamato come norma che ha modificato l'art. 152 disp. att. c.p.c. in tema di esonero dalle spese nei giudizi previdenziali.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 269 del 2003.
Richiamato per la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi.
Massime di principio
- In tema di pensione di reversibilità in favore del figlio maggiorenne inabile, il requisito della vivenza a carico non coincide con la mera convivenza né con una totale dipendenza economica, ma richiede che il genitore contribuisca in modo continuativo e prevalente al mantenimento del figlio al momento del decesso.
- L'accertamento della vivenza a carico è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- La mancata contestazione del requisito in sede amministrativa non esonera il richiedente dagli oneri di allegazione e prova nel giudizio, poiché la fase amministrativa e quella giudiziale sono autonome e la prima opera solo come condizione di procedibilità.
- Nei giudizi previdenziali l'esonero dalle spese processuali richiede che la dichiarazione sostitutiva sulle condizioni reddituali risulti dall'atto introduttivo; se tale requisito è documentato, la condanna alle spese non può essere mantenuta.
- Quando il ricorso è accolto solo per la statuizione sulle spese, la cassazione può essere limitata a quel capo con decisione nel merito, senza incidere sull'esito sostanziale della domanda previdenziale.
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