Cassazione Penale, Sentenza n. 35298/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Cassazione il 1° luglio 2025 della precedente sentenza assolutoria del 16 ottobre 2024, il 6 febbraio 2026 ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 18 dicembre 2019 che aveva ritenuto entrambi gli imputati responsabili della rapina aggravata dall’uso di un’arma e dalla pluralità di persone. Quanto alla ricettazione contestata a uno degli imputati, la Corte territoriale ha escluso la recidiva qualificata e ha ritenuto che il giudicato progressivo impedisse la declaratoria di prescrizione. Entrambi gli imputati hanno contestato la valutazione di credibilità e attendibilità della persona offesa e l’identificazione fotografica: uno ha dedotto anche la violazione dell’art. 627 c.p.p., sostenendo che il giudice del rinvio si fosse ritenuto vincolato dalle valutazioni in fatto della sentenza rescindente; l’altro ha lamentato contraddizioni nella valutazione della deposizione, anche quanto al ricordo del casco, e ha chiesto la riqualificazione del fatto in furto aggravato dalla detenzione di arma, in ragione dell’incertezza sulle modalità di detenzione e uso del coltello. L’imputato cui era contestata anche la ricettazione ha inoltre denunciato l’omessa declaratoria di prescrizione, deducendo che, esclusa la recidiva qualificata, il reato, risalente al 2013, era estinto.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato cui era contestata la ricettazione limitatamente alla prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per tale reato, perché estinto. Ha rilevato che il rinvio sulla recidiva qualificata, circostanza rilevante per determinare il termine prescrizionale, lasciava aperta la verifica della prescrizione; esclusa la recidiva, il termine massimo di dieci anni, in assenza di sospensioni o interruzioni efficaci, era decorso prima della sentenza d’appello poi annullata. Ha rideterminato per la residua rapina la pena in quattro anni di reclusione ed euro 800 di multa. Nel resto, le censure sulla responsabilità per rapina sono state dichiarate inammissibili: il giudice del rinvio aveva autonomamente e adeguatamente valutato le prove, mentre i ricorsi sollecitavano una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; anche la richiesta di riqualificazione in furto si fondava su una rilettura fattuale della deposizione. Il ricorso dell’altro imputato è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sono state confermate le statuizioni civili per la rapina; gli imputati sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi con separato decreto.
Norme richiamate
In caso di annullamento per vizio di motivazione, il Giudice del rinvio conserva piena autonomia nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, essendo investito di ampi poteri di cognizione.
L’annullamento per vizio di motivazione non vincola il giudice del rinvio alle valutazioni in fatto svolte dalla Cassazione: il giudice può rivalutare il compendio probatorio, fermo il divieto di riprodurre i vizi censurati e l’obbligo di conformarsi alle interpretazioni di diritto.
Esaminando la norma, il primo dubbio esegetico è quello relativo alla esatta perimetrazione che la disposizione assegna al concetto di "parti".
La disposizione fonda il giudicato progressivo sulle parti della sentenza non annullate che non abbiano connessione essenziale con quelle annullate; la sua applicazione va coordinata con la distinzione tra capo e singoli punti della decisione.
Nella citata sentenza si è infatti precisato che per "capo" della sentenza deve intendersi «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato» e che il concetto di "punto della decisione", cui fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., assume una portata più ristretta, riguardando «tutte le statuizioni - ma non le relative argomentazioni svolte a sostegno - suscettibili di autonoma considerazione e necessarie per ottenere una decisione completa su un capo».
Il capo corrisponde alla decisione relativa a ciascun reato; i punti sono le statuizioni autonome necessarie alla definizione di quel capo. La mancata impugnazione di un punto non determina da sola l’irrevocabilità della condanna se altri punti dello stesso capo, come circostanze o pena, sono ancora devoluti al giudice.
In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato (nella specie, recidiva reiterata), il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento.
Quando il rinvio riguarda una circostanza aggravante che incide sul termine di prescrizione, la decisione sull’accertamento del reato non preclude la declaratoria di prescrizione maturata prima dell’annullamento: la verifica della circostanza lascia ancora da definire il termine prescrizionale e, quindi, il giudizio sul reato.
In forza delle sopraesposte considerazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente al solo delitto di ricettazione ascritto ad Armando Cattini, perché estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena ex art. 620 cod. proc. pen. per la residua imputazione di rapina in anni quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa.
La Corte di cassazione, una volta dichiarato estinto per prescrizione il reato oggetto di una delle imputazioni, può annullare senza rinvio limitatamente a quel reato e rideterminare la pena per l’imputazione residua.
Alla inammissibilità del ricorso proposto dal Francesco Del Pinto segue la condanna di costui ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo fissare nell'importo di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, di una somma alla Cassa delle ammende.
Alla conferma della responsabilità per il delitto di rapina consegue la conferma delle statuizioni civili e la condanna degli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e di difesa sostenute dalla costituita parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Le spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate con separato decreto e il pagamento è disposto in favore dello Stato; nel caso deciso gli imputati sono stati condannati a rifonderle in solido.
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla una sentenza per vizio di motivazione, il giudice del rinvio conserva autonomia nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, anche oltre gli specifici elementi esaminati nella sentenza rescindente; deve però evitare di riprodurre i vizi censurati e conformarsi alle questioni di diritto decise dalla Cassazione.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove mediante censure formalmente presentate come vizi di motivazione o violazioni di legge, se esse si risolvono nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio; il controllo riguarda la tenuta logico-argomentativa della decisione.
- Il giudicato progressivo si forma sui capi, intesi come decisioni relative ai singoli reati, e non automaticamente sui punti non impugnati quando altri punti necessari alla definizione dello stesso capo, come circostanze o determinazione della pena, sono ancora oggetto di giudizio.
- Se il rinvio riguarda una circostanza aggravante che incide sul termine di prescrizione, la verifica di tale circostanza mantiene aperta la questione della prescrizione; una volta esclusa l’aggravante, il giudice deve dichiarare l’estinzione se il termine massimo è già decorso e non risultano sospensioni o interruzioni efficaci.
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