Cassazione Civile, Ordinanza n. 21402/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio civile di rivendica/proprietà, iniziato nel 2002 e definito nel 2019 dopo due gradi di merito, un giudizio di legittimità e un rinvio, nel quale agli attori era stata riconosciuta soltanto la comproprietà nella misura di 1/4 di un ripostiglio parzialmente occupato da terzi, anziché l'intero bene domandato. Gli interessati hanno poi proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata del processo. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione al diniego dell'indennizzo, ritenendo operante la presunzione di insussistenza del danno di cui all'art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001, perché i richiedenti avrebbero goduto del bene sin dal 1983 in misura superiore al diritto poi riconosciuto, traendone un vantaggio patrimoniale superiore all'indennizzo astrattamente spettante. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001, sostenendo che il mero esercizio del possesso su un bene oggetto di rivendica non integra di per sé un vantaggio patrimoniale da compensare con il pregiudizio da durata irragionevole, mancando sia la stretta correlazione con la durata del processo sia la quantificazione del vantaggio e dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha interpretato in senso rigoroso la presunzione di insussistenza del danno prevista dall'art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001, affermando che essa opera solo quando il protrarsi del processo abbia effettivamente risposto a un interesse della parte e abbia prodotto un vantaggio patrimoniale determinato o determinabile, comparabile con l'indennizzo altrimenti dovuto. Ha quindi censurato la corte territoriale perché aveva equiparato al vantaggio conseguente alla durata del processo il semplice protrarsi dell'occupazione del bene, fatto non dipendente dalla durata del giudizio presupposto e non quantificato. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
il ricorso è stato proposto per violazione di legge, deducendo erronea applicazione della disciplina sull'equa riparazione.
art. 2, comma 2-septies, L. 24 marzo 2001, n. 89
"si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto"
la presunzione di insussistenza del danno è eccezionale e va applicata rigorosamente; richiede un vantaggio patrimoniale conseguente alla durata del processo, effettivamente correlato al protrarsi del giudizio e comparabile con l'indennizzo astrattamente spettante.
art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. 24 marzo 2001, n. 89
la Corte richiama la disposizione come termine di raffronto sistematico, evidenziando che anche lì la presunzione opera in presenza di un effetto temporalmente prevedibile e calcolabile (prescrizione del reato).
art. 1, comma 777, lettera d), L. 28 dicembre 2015, n. 208
norma che ha introdotto il comma 2-septies nell'art. 2 della L. n. 89/2001.
Massime di principio
- La presunzione di insussistenza del danno da irragionevole durata del processo, fondata sul conseguimento di vantaggi patrimoniali superiori o pari all'indennizzo, è norma eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente.
- Per applicare la compensazione tra danno da durata irragionevole e vantaggio patrimoniale occorre un nesso effettivo tra il protrarsi del giudizio e il vantaggio conseguito dalla parte, non essendo sufficiente un beneficio di fatto indipendente dalla durata del processo.
- La comparazione richiesta dalla L. n. 89/2001 presuppone che siano identificati e quantificati entrambi i termini del raffronto: l'indennizzo astrattamente dovuto e il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito.
- Il giudice deve considerare sia l'oggetto della controversia e le aspettative processuali della parte, sia il suo comportamento processuale, verificando se la protrazione del giudizio sia stata percepita come utile per ottenere un ulteriore vantaggio patrimoniale.
- Non è legittimo negare l'equa riparazione valorizzando un beneficio non dipendente dalla durata del processo presupposto o non previamente quantificato.
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