Cassazione Civile, Ordinanza n. 35370/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garante)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un architetto, ritenuto garante e condebitore solidale delle obbligazioni della società committente/subcommittente in base a un accordo sottoscritto il 12 ottobre 2010. Il decreto riguardava il pagamento di 28 fatture relative a lavori eseguiti in diversi cantieri. L'architetto propose opposizione sostenendo di non avere assunto una garanzia personale. Il tribunale rigettò l'opposizione e confermò il decreto; la corte d'appello, invece, riformò la decisione, qualificando il documento del 12 ottobre 2010 come mera puntuazione o accordo preliminare di condizioni economiche e operative, privo di immediata assunzione di obbligazioni definitive e privo di prova di una fideiussione personale in capo al sottoscrittore. La società ricorrente per cassazione dedusse due motivi: 1) violazione degli artt. 1321, 1322, 1346 e 1372 c.c. per avere la corte territoriale qualificato erroneamente il documento come semplice puntuazione anziché contratto vincolante; 2) violazione degli artt. 1321, 1322, 1346, 1372, 1937 e 1938 c.c. per avere escluso che la sottoscrizione del documento comportasse l'assunzione di una garanzia personale. Il resistente propose ricorso incidentale condizionato, lamentando errori sulla produzione di nuovi documenti in appello e sulla contestazione di conformità delle copie ex art. 2719 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito sulla qualificazione dell'accordo del 12 ottobre 2010 e sulla portata della sottoscrizione dell'architetto, questioni riservate al giudice di merito. Ha rilevato che la corte d'appello aveva fornito una motivazione plausibile e adeguata: il documento conteneva soprattutto un listino prezzi e condizioni economiche, rinviava a successivi accordi specifici per i singoli cantieri e non esprimeva un impegno immediato e definitivo né una garanzia personale specifica e quantificata. Conseguentemente, il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per sostenere, e poi escludere, che il documento integrasse un contratto vincolante
richiamato in relazione all'autonomia contrattuale e alla possibilità di considerare perfezionato un accordo solo se le parti abbiano inteso un assetto vincolante
richiamato in tema di requisiti del contratto e, nel contesto delle garanzie, di specificità dell'impegno
richiamato per la vincolatività del contratto e per escluderla nel caso di mera puntuazione
richiamato dalla ricorrente per affermare l'assunzione della fideiussione
richiamato dalla ricorrente in tema di determinazione dell'importo massimo garantito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale
richiamato nel documento per la sottoscrizione specifica delle condizioni generali
richiamato nel documento con riferimento alle condizioni generali e alla loro sottoscrizione
invocato nel ricorso incidentale in relazione alla produzione documentale
invocato nel ricorso incidentale per il divieto di nuove prove/documenti in appello
richiamato nel contesto del procedimento monitorio
richiamato in tema di opposizione a decreto ingiuntivo
richiamato dal ricorso incidentale sull'onere della prova
richiamato per la contestazione della conformità delle copie fotografiche all'originale
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- La qualificazione di un accordo come contratto vincolante oppure come mera puntuazione/preliminare di intesa è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale sotto forma di denuncia di violazione di legge, quando la censura mira in realtà a contrapporre una diversa lettura dei fatti e della volontà delle parti.
- Perché possa ravvisarsi un vincolo contrattuale pienamente efficace, l'accordo deve esprimere la comune intenzione delle parti su tutti gli elementi essenziali del rapporto; se restano da definire elementi ulteriori e le parti rinviano a successivi accordi specifici, può trattarsi di semplice puntuazione.
- L'assunzione di una garanzia personale non può essere desunta automaticamente dalla sola sottoscrizione di un documento quando il contenuto dell'atto non definisce in modo chiaro e specifico l'obbligazione garantita e non emerge una inequivoca volontà fideiussoria del sottoscrittore.
- La valutazione sulla specifica approvazione per iscritto delle clausole di garanzia e sulla portata della sottoscrizione appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
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