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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28975/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata della Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputata per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Nel ricorso per cassazione la difesa ha censurato il giudizio di responsabilità per entrambi i reati, la valutazione delle prove e la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie, chiedendo in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti accertati nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, per un verso, riproponevano censure già esaminate dai giudici di merito e miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto; per altro verso, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    È richiamato come norma incriminatrice per uno dei reati oggetto di condanna, ma il testo non consente di ricavare ulteriori precisazioni applicative.

  • art. 186 Codice della Strada

    È richiamato come norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza oggetto di condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate nei gradi di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • La mera genericità delle censure, se non correlate in modo specifico alla ratio decidendi della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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