Cassazione Penale, Ordinanza n. 28975/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputata per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Nel ricorso per cassazione la difesa ha censurato il giudizio di responsabilità per entrambi i reati, la valutazione delle prove e la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie, chiedendo in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti accertati nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, per un verso, riproponevano censure già esaminate dai giudici di merito e miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto; per altro verso, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice per uno dei reati oggetto di condanna, ma il testo non consente di ricavare ulteriori precisazioni applicative.
È richiamato come norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza oggetto di condanna.
È la base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate nei gradi di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- La mera genericità delle censure, se non correlate in modo specifico alla ratio decidendi della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
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