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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28901/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 16/09/2025. Dai passaggi riportati risulta che la censura era articolata in tre motivi: il primo contestava la sussistenza del reato; il secondo denunciava vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; il terzo riguardava un profilo circostanziale. La Corte ha rilevato che i motivi erano formulati in modo generico e comunque non consentiti in sede di legittimità, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito già compiutamente esaminato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla sussistenza del reato; meramente riproduttivo e già disatteso con motivazione corretta quello sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; inammissibile anche il motivo relativo alle circostanze, poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. All'inammissibilità conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come causa di non punibilità la cui mancata applicazione era stata censurata; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché già vagliata e disattesa dal merito con motivazione corretta e coerente.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per affermare che, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, seguono le conseguenze processuali previste dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto già compiuta dai giudici di merito.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese con motivazione logica, puntuale e coerente rispetto alle risultanze processuali.
  • Il motivo di ricorso che contesti il trattamento circostanziale è inammissibile se la sentenza impugnata offre una motivazione sufficiente e non illogica, poiché la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ponderazione delle circostanze.
  • La genericità dei motivi di ricorso, unita alla loro non deducibilità in cassazione, conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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