Cassazione Penale, Ordinanza n. 28912/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unico motivo dedotto non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva già escluso la pena sostitutiva per l'inidoneità a svolgere una funzione rieducativa. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state applicate le conseguenze previste per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, lamentando un solo motivo: la mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, già richiesta con l'atto di appello. La censura è stata ritenuta aspecifica perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato in modo ampio ed esaustivo perché la pena sostitutiva non fosse idonea a perseguire una funzione rieducativa.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito, specie quando questi abbia espressamente escluso l'idoneità della misura a realizzare la funzione rieducativa.
- All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28900/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28901/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28904/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28909/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28913/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28917/2026 del 30/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →