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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28909/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 29/10/2025, deducendo un vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso viene descritto come sostanzialmente riproduttivo di una censura già proposta in appello e già esaminata e respinta con motivazione ritenuta adeguata dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato l'elevata gravità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo di una doglianza già vagliata e disattesa in appello con argomentazione giuridicamente corretta, specifica e logicamente coerente, non essendo ravvisabili manifeste incongruenze nella motivazione della sentenza impugnata, la quale conteneva una motivazione esaustiva sulla gravità del fatto e quindi sulla non concedibilità dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito ha motivatamente escluso la particolare tenuità valorizzando l'elevata gravità del fatto; in cassazione non è sufficiente riproporre una censura già disattesa con motivazione congrua.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre in modo pedissequo una censura già esaminata e motivatamente respinta nei gradi di merito.
  • La censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può fondarsi su un generico difetto di motivazione se la sentenza impugnata contiene una valutazione espressa, specifica e logicamente coerente sulla gravità del fatto.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una mera contrapposizione argomentativa priva di reale denuncia di vizi logici o giuridici.
  • Quando la decisione di merito esclude la particolare tenuità con motivazione esauriente e immune da contraddizioni manifeste, la doglianza difensiva è insuscettibile di accoglimento in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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