Cassazione Penale, Ordinanza n. 28904/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha dato seguito alle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità. Non risulta una modifica del giudizio di merito, che resta quello di condanna pronunciato in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 29/10/2025. I ricorsi erano fondati su due censure: la prima riguardava il dedotto difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la seconda contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la prima doglianza è meramente riproduttiva di una censura già esaminata e disattesa in appello con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche, anche alla luce della ritenuta elevata gravità del fatto. La seconda censura è ritenuta non proponibile in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché il giudizio di merito sul punto non è censurabile in cassazione.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il giudice di merito abbia escluso la sua applicabilità con motivazione adeguata, coerente e priva di illogicità manifeste, specie in presenza di elevata gravità del fatto.
All'inammissibilità del ricorso consegue l'applicazione delle statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile come vizio autonomo la mera riproposizione di una censura già esaminata e disattesa dal giudice di merito con motivazione congrua e logicamente coerente.
- La mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non quando il diniego sia sorretto da un apprezzamento argomentato della gravità del fatto.
- Le circostanze attenuanti generiche non possono essere rimesse in discussione in cassazione se la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente e non illogica sul punto, poiché il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso determina le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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