Cassazione Penale, Ordinanza n. 28900/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per un reato in materia di stupefacenti. Il motivo esaminato riguardava il giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale: il ricorrente contestava, in sostanza, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito. La Corte ha rilevato che le censure erano già state adeguatamente esaminate nei precedenti gradi e che il ricorso si limitava a chiedere una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo era meramente riproduttivo di doglianze già valutate, sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, oltre che generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Norma richiamata come ulteriore titolo di condanna nella sentenza impugnata, in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già scrutinare dai giudici di merito, senza introdurre specifici profili di illogicità o violazione di legge.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, quando la doglianza mira solo a sostituire il giudizio della Corte con quello del ricorrente.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la genericità della censura e il mancato confronto con le ragioni della decisione comportano l'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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