Cassazione Civile, Ordinanza n. 23532/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente sportivo)
La controversia
La controversia nasce dall'esclusione di una società calcistica dall'ammissione al campionato di Serie B per la stagione 2021/2022, conseguente alla mancata regolarità delle posizioni tributarie richieste dal sistema delle licenze nazionali. La società era già ammessa a una rateazione di un rilevante debito fiscale, ma non aveva pagato le rate da tempo; inoltre, aveva presentato solo il 28 giugno 2021 una nuova istanza di rateazione, poi rigettata. La Commissione di Vigilanza società di calcio e il Consiglio Federale FIGC avevano quindi negato l'iscrizione, il Collegio di Garanzia dello Sport aveva rigettato il ricorso, il TAR Lazio aveva dichiarato inammissibili alcune impugnazioni per mancata previa deduzione in sede sportiva e aveva ritenuto legittima l'esclusione. Il Consiglio di Stato aveva confermato, affermando che il mancato rispetto dei requisiti fiscali comportava automaticamente la non ammissione e che la questione di legittimità costituzionale della normativa tributaria emergenziale era irrilevante. Nel ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto un unico motivo per motivi di giurisdizione ex art. 362 c.p.c., lamentando eccesso di giurisdizione del Consiglio di Stato per avere negato l'accesso al giudizio costituzionale con una valutazione di irrilevanza asseritamente abnorme, con violazione del riparto costituzionale e del diritto al controllo di costituzionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come motivo attinente alla giurisdizione, mirasse in realtà a contestare il concreto esercizio del potere del giudice amministrativo di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Tale valutazione rientra nei limiti interni della giurisdizione e non integra eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. e dell'art. 362 c.p.c. La Corte ha quindi confermato il rigetto del ricorso e condannato il fallimento ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti controricorrenti.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione è esperibile solo per denunciare difetti di giurisdizione nei limiti esterni, non per censurare errori in iudicando o in procedendo del giudice speciale.
art. 111, ottavo comma, Cost.
attribuisce alla Corte di cassazione il controllo sui limiti esterni della giurisdizione, non il sindacato sulle scelte processuali o interpretative del giudice amministrativo.
richiamato dalla ricorrente nel titolo del motivo, ma la Corte non amplia per questo il perimetro del sindacato di legittimità sulle decisioni del Consiglio di Stato.
art. 3 Cost.
la doglianza di disparità di trattamento è ritenuta manifestamente infondata perché estranea al sistema del controllo di giurisdizione.
individua, insieme all'art. 24 della stessa legge, le condizioni processuali di rilevanza e non manifesta infondatezza per l'incidente di costituzionalità.
la valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione costituzionale appartiene al giudice del processo principale e resta interna alla sua giurisdizione.
consente il deposito di memorie nel termine di dieci giorni prima dell'adunanza camerale; la memoria replicativa del ricorrente è stata ritenuta tempestiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti conseguenti in tema di contributo unificato, senza incidere sul merito della decisione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma di coordinamento richiamata nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
richiamato come base del sistema di pregiudiziale sportiva, ritenuto compatibile con la Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Statuto del C.O.N.I., artt. 12-bis e 12-ter
richiamati a sostegno del sistema della pregiudiziale sportiva, che impone la previa impugnazione in sede sportiva dei provvedimenti federali.
il giudice a quo valuta rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità secondo il modello dell'incidente di costituzionalità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione non può essere utilizzato per contestare errori di merito, di procedura o di interpretazione compiuti dal giudice speciale, anche quando siano qualificati come "abnormi" o "anomali".
- Integra eccesso di potere giurisdizionale solo il superamento dei limiti esterni della giurisdizione: invasione della sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure indebita denegazione della giurisdizione; non vi rientra la valutazione di rilevanza di una questione di costituzionalità.
- La decisione del giudice a quo sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale appartiene ai limiti interni della giurisdizione ed è sottratta al sindacato della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost.
- Il controllo della Corte di cassazione sui giudici speciali serve a delimitare i confini della giurisdizione, non a costituire un ulteriore grado di giudizio sulle statuizioni del giudice amministrativo.
- La mancata previa impugnazione in sede sportiva dei provvedimenti federali, quando operi il sistema della pregiudiziale sportiva, può rendere inammissibile l'accesso alla tutela giurisdizionale ordinaria o amministrativa contro quegli atti.
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