Cassazione Civile, Sentenza n. 22696/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione della deduzione di componenti negativi di reddito e della detrazione dell'IVA relative a fatture per compravendite di energia elettrica ritenute oggettivamente inesistenti. L'Agenzia aveva rilevato un meccanismo circolare organizzato dalla Green Network S.p.A. (transazioni reciproche back-to-back con quantità e corrispettivi coincidenti, saldi sistematicamente pari a zero, mancata registrazione al GME, prospetti rinvenuti presso Green Network) volto a creare crediti IVA e facilitare accesso al credito bancario; su tale base aveva irrogato sanzioni ex art. 8, comma 2, d.l. n.16/2012. In primo grado la CTP di Milano aveva accolto il ricorso di Europe Energy; la CTR Lombardia aveva rigettato l'appello dell'Agenzia motivando, in sintesi, che non risultava dimostrata l'inesistenza e richiamando il decreto di archiviazione penale nei confronti degli amministratori di Green Network e precedenti decisioni di merito favorevoli alle contribuenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso (sulla presunta carenza motivazionale della CTR) ma ha accolto il secondo e il terzo motivo prospettati dall'Agenzia. La Corte ha ritenuto che: 1) il decreto di archiviazione penale non abbia efficacia vincolante nel giudizio tributario e non precluda la diversa valutazione degli stessi fatti da parte del giudice tributario; 2) la CTR ha omesso una valutazione complessiva e adeguata degli elementi di fatto prodotti dall'Amministrazione (transazioni a saldo zero, coincidenza di quantità e corrispettivi, mancata registrazione al GME, prospetti presso Green Network ecc.) e ha indebitamente dato peso a una 'communis opinio' di decisioni di merito non vincolanti, trascurando i principi invocati dalla Corte di Giustizia UE (causa C-712/17 EN.SA) e le regole delle presumzioni e dell'onere della prova. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame; il primo motivo è stato rigettato e il quarto motivo assorbito.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012
Norma invocata dall'Agenzia per l'irrogazione di sanzioni in caso di deduzioni riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti; applicabile se le operazioni non risultano effettivamente svolte.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione al dovere di motivazione della CTR; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, soddisfaceva il minimo costituzionale e non integrava vizio radicale.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Fondamento per il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; utilizzato dalla Corte per esaminare il primo motivo, poi respinto.
Regola sulle presunzioni; la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice tributario di svolgere un giudizio presuntivo complessivo e motivato sugli elementi indiziari forniti dall'Amministrazione, senza essere vincolato da un decreto di archiviazione penale.
Principio dell'onere della prova: la contribuente è tenuta a dimostrare l'effettività e l'economicità delle operazioni per poter beneficiare della detrazione/deduzione; in mancanza, le presumzioni dell'Ufficio devono essere valutate.
Norma richiamata nel dibattito circa l'autorità del giudicato; la Corte ha affermato che il decreto di archiviazione non rientra fra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 654 e quindi non vincola il giudice tributario.
art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000
Menzi onata per chiarire che la modifica normativa non conferisce carattere vincolante al decreto di archiviazione nel processo tributario.
art. 19, comma 1, DPR n. 633/1972
Norma sul diritto alla detrazione dell'IVA; la Corte ha richiamato il principio che la detrazione è ammessa solo per operazioni realmente effettuate e con sostanza economica.
Direttiva 2006/112/CE (artt. 63, 168, 203, 273)
Richiamata per i principi comunitari in materia di IVA; la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare C-712/17) che consente di negare la detrazione quando manchi la sostanza economica delle operazioni o sussista rischio di perdita di gettito.
Causa C-712/17 (Corte di Giustizia UE, EN.SA.)
Sentenza della Corte di Giustizia utilizzata come parametro interpretativo: conferma che la detrazione dell'IVA può essere negata in presenza di operazioni apparenti o fraudolente e che il giudice nazionale deve valutare compiutamente gli elementi fattuali.
Massime di principio
- Un decreto di archiviazione penale non ha efficacia vincolante nel giudizio tributario: il giudice tributario deve valutare autonomamente la prova e gli indizi prodotti dall'Amministrazione.
- La detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi sono riconosciute solo se le operazioni hanno sostanza economica effettiva; fatture meramente cartolari o operazioni 'circolari' e a saldo zero, senza consegna effettiva del bene, possono giustificare la disconoscimento della detrazione e l'applicazione di sanzioni.
- Il giudice tributario deve esaminare nel loro insieme gli elementi indiziari (coincidenza di quantità e prezzi, date delle transazioni, assenza di registrazione presso il mercato di riferimento, documenti interni rinvenuti presso l'emittente ecc.) secondo le regole sulle presumzioni e sull'onere della prova (art. 2697 e 2729 c.c.).
- Le decisioni di merito di altri giudici (anche se numerose) non sono vincolanti: una 'communis opinio' di merito può essere argomento persuasivo ma non può sostituire la valutazione delle prove specifiche del caso.
- In contestazioni IVA legate a fenomeni di trading elettrico o ad altri mercati con operazioni back-to-back, è necessario dimostrare l'effettiva circolazione fisica o economica del bene/servizio e la ragionevolezza economica delle transazioni per mantenere il diritto alla detrazione; in mancanza, le autorità fiscali possono valorizzare i presupposti della fittizietà.
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