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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22613/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa ereditaria per lo scioglimento della comunione ereditaria costituita da immobili, mobili e depositi bancari. Il resistente aveva chiesto la collazione di una presunta donazione indiretta: il ricorrente avrebbe ricevuto, dalla defunta Milena Hristich, il prezzo della vendita di un immobile personale (L. 304.900.000) versato su conto cointestato e poi investito in titoli e fondi cointestati, nonché il risarcimento per il mancato godimento dei beni ereditari e il possesso di un box. Il tribunale e la Corte d'appello avevano respinto le richieste di collazione e risarcimento; Preda ha impugnato in Cassazione sostenendo nullità per omessa trascrizione delle conclusioni, vizio di motivazione sull'accertamento della donazione indiretta e su altri profili processuali e di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibile o infondato ciascun motivo: l'omessa trascrizione delle conclusioni è mera irregolarità formale non accompagnata dalla dimostrazione di omissione di pronuncia; la Corte ha confermato che non risultò provato l'animus donandi della de cuius con il deposito sul conto cointestato, essendo invece emerso un apporto alla gestione familiare protrattosi per decenni; la perdita di valore degli investimenti è stata fatta risalire a fattori di mercato (crisi post-2001) e non a mala gestio imputabile al resistente; questioni processuali relative a profili già assorbiti o non adeguatamente dedotti sono state dichiarate inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio: liquidate in € 6.000,00 per compenso e € 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, ed è stato disposto l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/02.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ricordato che l'omessa trascrizione delle conclusioni è, di norma, irregolarità formale salvo che non abbia determinato omessa pronuncia su domande o eccezioni o un vizio di motivazione; l'art.112 è evocato per criticare l'esame di questioni non dedotte ma i motivi risultano inammissibili o non decisivi.

  • art. 117 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art.112 per censure sulla motivazione e sull'omessa pronuncia; la Corte ritiene che le doglianze non dimostrino l'omessa valutazione di questioni decisive.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/02

    art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02

    Applicazione delle norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato.

  • Cassazione

    Giurisprudenza di riferimento secondo cui il deposito su conto cointestato può costituire donazione indiretta solo se sia provato l'animus donandi; onere probatorio a carico di chi allega la liberalità.

  • Cassazione

    Conferma del principio che la mera presenza di somme su conto cointestato non determina automaticamente comunione delle stesse senza prova dell'intenzione di donare.

  • Cassazione

    Ulteriore richiamo al consolidato orientamento sul requisito soggettivo della donazione indiretta e sull'onere della prova.

  • Cassazione

    Principio secondo cui l'omessa trascrizione delle conclusioni integra, di norma, una irregolarità formale salvo esiti più gravi non dedotti.

  • Cassazione

    Analoghe affermazioni sull'incidenza limitata delle omissioni formali se non dimostrano conseguenze sostanziali.

  • Cassazione

    Richiama l'esigenza di specificità delle censure che si assumono 'assorbite'; il ricorso in cassazione deve illustrare compiutamente le ragioni di errore.

  • Cassazione

    Principio che la regolazione delle spese di lite segue l'esito finale della causa e non può avvenire per gradi.

  • Cassazione

    Conferma dei criteri di soccombenza e della liquidazione delle spese in relazione all'esito complessivo.

  • Cassazione

    Le spese concernenti le operazioni divisionali sono a carico della massa ereditaria, ma valgono i principi della soccombenza per atti determinati da pretese eccessive o resistenze ingiustificate.

  • Cassazione

    Richiama i principi in tema di condanna alle spese per comportamenti processuali ingiustificati o pretestuosi.

Massime di principio

  • Il versamento sul conto cointestato di somme appartenenti a uno solo dei coniugi non determina automaticamente una donazione: è necessario provare l'animus donandi della disponente.
  • L'onere della prova circa la donazione indiretta grava su chi la deduce; la prova deve essere compiuta e riguarda il comportamento e l'intenzione della disponente.
  • La perdita di valore di investimenti dopo l'apertura della successione non è automaticamente imputabile a mala gestio del curatore/erede che li ha amministrati; occorre dimostrare la responsabilità gestionale.
  • Le irregolarità formali (es. omissione di trascrizione delle conclusioni) non comportano la cassazione se non è dimostrato che hanno prodotto omissione di pronuncia o vizio di motivazione rilevante.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche: questioni generiche o non adeguatamente dedotte in grado precedente sono spesso inammissibili.
  • La liquidazione delle spese segue l'esito finale del giudizio; le spese relative alle operazioni divisionali gravano sulla massa, ma comportamenti processuali e pretese eccessive possono aggravare la responsabilità per le spese.

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