Cassazione Civile, Sentenza n. 22613/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Disputa ereditaria per lo scioglimento della comunione ereditaria costituita da immobili, mobili e depositi bancari. Il resistente aveva chiesto la collazione di una presunta donazione indiretta: il ricorrente avrebbe ricevuto, dalla defunta Milena Hristich, il prezzo della vendita di un immobile personale (L. 304.900.000) versato su conto cointestato e poi investito in titoli e fondi cointestati, nonché il risarcimento per il mancato godimento dei beni ereditari e il possesso di un box. Il tribunale e la Corte d'appello avevano respinto le richieste di collazione e risarcimento; Preda ha impugnato in Cassazione sostenendo nullità per omessa trascrizione delle conclusioni, vizio di motivazione sull'accertamento della donazione indiretta e su altri profili processuali e di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibile o infondato ciascun motivo: l'omessa trascrizione delle conclusioni è mera irregolarità formale non accompagnata dalla dimostrazione di omissione di pronuncia; la Corte ha confermato che non risultò provato l'animus donandi della de cuius con il deposito sul conto cointestato, essendo invece emerso un apporto alla gestione familiare protrattosi per decenni; la perdita di valore degli investimenti è stata fatta risalire a fattori di mercato (crisi post-2001) e non a mala gestio imputabile al resistente; questioni processuali relative a profili già assorbiti o non adeguatamente dedotti sono state dichiarate inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio: liquidate in € 6.000,00 per compenso e € 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, ed è stato disposto l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/02.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La Corte ha ricordato che l'omessa trascrizione delle conclusioni è, di norma, irregolarità formale salvo che non abbia determinato omessa pronuncia su domande o eccezioni o un vizio di motivazione; l'art.112 è evocato per criticare l'esame di questioni non dedotte ma i motivi risultano inammissibili o non decisivi.
art. 117 c.p.c.
Richiamato insieme all'art.112 per censure sulla motivazione e sull'omessa pronuncia; la Corte ritiene che le doglianze non dimostrino l'omessa valutazione di questioni decisive.
art. 13 D.P.R. n. 115/02
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Applicazione delle norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato.
Cassazione
Giurisprudenza di riferimento secondo cui il deposito su conto cointestato può costituire donazione indiretta solo se sia provato l'animus donandi; onere probatorio a carico di chi allega la liberalità.
Cassazione
Conferma del principio che la mera presenza di somme su conto cointestato non determina automaticamente comunione delle stesse senza prova dell'intenzione di donare.
Cassazione
Ulteriore richiamo al consolidato orientamento sul requisito soggettivo della donazione indiretta e sull'onere della prova.
Cassazione
Principio secondo cui l'omessa trascrizione delle conclusioni integra, di norma, una irregolarità formale salvo esiti più gravi non dedotti.
Cassazione
Analoghe affermazioni sull'incidenza limitata delle omissioni formali se non dimostrano conseguenze sostanziali.
Cassazione
Richiama l'esigenza di specificità delle censure che si assumono 'assorbite'; il ricorso in cassazione deve illustrare compiutamente le ragioni di errore.
Cassazione
Principio che la regolazione delle spese di lite segue l'esito finale della causa e non può avvenire per gradi.
Cassazione
Conferma dei criteri di soccombenza e della liquidazione delle spese in relazione all'esito complessivo.
Cassazione
Le spese concernenti le operazioni divisionali sono a carico della massa ereditaria, ma valgono i principi della soccombenza per atti determinati da pretese eccessive o resistenze ingiustificate.
Cassazione
Richiama i principi in tema di condanna alle spese per comportamenti processuali ingiustificati o pretestuosi.
Massime di principio
- Il versamento sul conto cointestato di somme appartenenti a uno solo dei coniugi non determina automaticamente una donazione: è necessario provare l'animus donandi della disponente.
- L'onere della prova circa la donazione indiretta grava su chi la deduce; la prova deve essere compiuta e riguarda il comportamento e l'intenzione della disponente.
- La perdita di valore di investimenti dopo l'apertura della successione non è automaticamente imputabile a mala gestio del curatore/erede che li ha amministrati; occorre dimostrare la responsabilità gestionale.
- Le irregolarità formali (es. omissione di trascrizione delle conclusioni) non comportano la cassazione se non è dimostrato che hanno prodotto omissione di pronuncia o vizio di motivazione rilevante.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche: questioni generiche o non adeguatamente dedotte in grado precedente sono spesso inammissibili.
- La liquidazione delle spese segue l'esito finale del giudizio; le spese relative alle operazioni divisionali gravano sulla massa, ma comportamenti processuali e pretese eccessive possono aggravare la responsabilità per le spese.
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