Cassazione Civile, Sentenza n. 22699/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'annullamento dell'avviso di recupero di credito IVA: l'Agenzia contestava l'utilizzo in compensazione, nel 2017 (Mod. IVA TR presentato il 29.04.2017 relativo al primo trimestre), di un credito senza l'apposizione del visto di conformità. L'Agenzia sosteneva che l'art. 3 del d.l. n. 50/2017 (come modificato) fosse applicabile alle condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore (24.04.2017) e dunque anche alle dichiarazioni/istanze presentate dopo tale data; la contribuente invece rilevava che solo la legge di conversione n. 96/2017 (entrata in vigore il 24.06.2017) aveva espressamente esteso l'obbligo anche alle "istanze" infrannuali, sicché la presentazione del Mod. IVA TR in data 29.04.2017 non richiedeva il visto e la mancata apposizione non poteva legittimare il recupero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate. Ha confermato il principio secondo cui il visto di conformità "leggero" ha funzione di controllo anticipato e la sua mancata apposizione è una violazione meramente formale, non inficiante il diritto del contribuente a utilizzare in compensazione il credito IVA, una volta accertata o non contestata la sussistenza del credito sul piano sostanziale. Inoltre la Corte ha ritenuto che l'effettivo ampliamento dell'ambito soggettivo alle "istanze" (ossia alle istanze di utilizzo in compensazione infrannuale) sia avvenuto con la legge di conversione n. 96/2017, entrata in vigore il 24.06.2017, quindi non applicabile al modello presentato il 29.04.2017. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 7.600,00).
Norme richiamate
decreto-legge n. 78 del 2009, art. 10, comma 1, lett. a), n. 7 (conv. in l. n. 102/2009)
7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità ... relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Originariamente richiedeva il visto sulle "dichiarazioni" da cui emerge il credito; la Corte interpreta la disposizione come mirata al controllo anticipato della spettanza del credito e non come norma che, di per sé, annulli il diritto alla compensazione in caso di omissione del visto.
decreto-legge n. 50 del 2017, art. 3 (modifica dell'art. 10 d.l. n. 78/2009)
7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità ... relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Ha ridotto la soglia da 15.000 a 5.000 euro e ha confermato l'obbligo di visto riferito alle "dichiarazioni"; secondo la Corte la modifica principale di estensione alle "istanze" non risulta perfezionata sino alla legge di conversione.
legge di conversione n. 96 del 2017
7. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità ... sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito.
La Corte rileva che con questa norma l'obbligo viene espressamente esteso anche alle "istanze" (ossia alle istanze di utilizzo in compensazione infrannuale). Tale estensione ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (24.06.2017) e non retroagisce alle istanze presentate in precedenza.
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 35, comma 1, lettera a) (visto di conformità)
Individua il visto di conformità come controllo professionale sull'adempimento; la Corte lo considera strumento di controllo anticipato della spettanza del credito, la cui omissione costituisce violazione meramente formale.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 (motivo di ricorso per cassazione)
Norma invocata dall'Agenzia per dedurre violazione di norme e vizio di motivazione della decisione impugnata; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) e legge n. 241 del 1990
Richiamate nella doglianza dell'Agenzia; non hanno cambiato l'esito, ma sono state richiamate a supporto di censure sulla corretta interpretazione delle norme tributarie e del principio di legalità degli atti amministrativi.
Massime di principio
- Il visto di conformità per le compensazioni IVA ha natura di controllo anticipato: la sua mancata apposizione costituisce, in linea generale, una violazione meramente formale e non fa venir meno il diritto del contribuente a compensare il credito una volta accertata (o non contestata) la sussistenza sostanziale del credito.
- Le modifiche introdotte da un decreto-legge si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto; eventuali ampliamenti di campo applicativo sanciti solo in sede di legge di conversione si considerano efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
- Occorre distinguere tra "dichiarazione" (tipicamente annuale) e "istanza" (ad esempio istanza di utilizzo infrannuale in compensazione): un'estensione normativa che menzioni esplicitamente le "istanze" estende l'obbligo anche alle procedure infrannuali solo da quel momento.
- In giudizio amministrativo/tributario il controllo deve valutare se la violazione era ex ante idonea a pregiudicare l'attività di controllo dell'Amministrazione: se non lo era, la sanzione o il recupero integrale dell'imposta possono essere inappropriati.
- Prassi consigliata: ove possibile ottenere sempre il visto di conformità per compensazioni rilevanti; se il visto mancasse, il contribuente dovrebbe documentare e dimostrare la correttezza sostanziale del credito per contrastare eventuali recuperi.
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