Cassazione Civile, Sentenza n. 22697/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello di Europe Energy contro avviso di irrogazione di sanzioni ex art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012 per deduzione di costi e detrazione IVA relativi a fatture ritenute per operazioni oggettivamente inesistenti (anno 2010). L'Agenzia sosteneva l'esistenza di un meccanismo circolare organizzato da Green Network: acquisti e vendite reciproche di energia con saldo sempre pari a zero, assenza di circolazione fisica dell'energia, mancata registrazione al GME e finalità elusive (ottenimento di credito bancario e maturazione di credito IVA). La CTR aveva ritenuto superati gli indizi dell'Ufficio richiamando un decreto di archiviazione penale e precedenti sentenze favorevoli alle società coinvolte, conclusione contestata dall'Agenzia per errata valutazione delle prove e per aver attribuito effetto vincolante al decreto di archiviazione e a sentenze di merito non irrevocabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi secondo e terzo (violazioni concernenti la valutazione del decreto di archiviazione e l'esame complessivo delle prove e presunzioni), ha rigettato il primo motivo e ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto. Ha affermato che il decreto di archiviazione (art. 408 c.p.p.) non ha efficacia di cosa giudicata in sede tributaria e che la CTR non ha valutato adeguatamente, nel loro complesso e alla luce dei principi della Corte di Giustizia (C-712/17), gli elementi fattuali prodotti dall'Amministrazione (operazioni tra soggetti che agivano da cliente e fornitore, transazioni reciproche perfettamente corrispondenti con saldo zero, mancata consegna fisica, prospetti rinvenuti presso Green Network, mancata registrazione al GME). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia per nuovo esame e determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.l. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2
art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012
Base normativa per l'irrogazione di sanzioni connesse alla deduzione di componenti negativi di reddito relativi a beni non effettivamente scambiati (operazioni oggettivamente inesistenti).
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Norma sul dovere di motivazione del giudice tributario; la Corte ha valutato che la CTR non fosse affetta da un vizio di motivazione così grave da essere nulla, ma ha comunque rilevato insufficiente valutazione complessiva delle prove in relazione ad altri profili.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3,4,5
art. 360, primo comma, nn. 3,4,5 c.p.c.
Fondamento dei motivi di cassazione (violazione di norme, omissione di esame di fatti decisivi, vizi di motivazione) cui la Corte ha dato rilievo nell'accogliere in parte il ricorso dell'Agenzia.
codice di procedura penale, art. 408
Disciplina del decreto di archiviazione: la Corte ha stabilito che tale decreto non ha autorità di cosa giudicata che vincoli il giudice tributario, essendo privo del carattere di decisione definitiva assimilabile alla sentenza.
Regole sulle presunzioni; la Corte ha richiamato la necessità che il giudice tributario componga il quadro indiziario nel suo insieme e non si limiti a richiamare provvedimenti penali o precedenti giurisprudenziali senza valutare le evidenze fattuali.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Principio di detraibilità dell'IVA: la detrazione è ammessa solo per imposta relativa ad operazioni realmente effettuate; rilevanza ai fini della verifica dell'oggettiva esistenza delle operazioni fatturate.
Direttiva 2006/112/CE (artt. 63, 168, 203, 273)
Direttiva 2006/112/CE, artt. 63, 168, 203, 273
Richiamata per i principi comunitari in materia di IVA (neutralità, detrazione), e per la necessità di applicare i principi della Corte di Giustizia nell'individuare se le transazioni diano diritto alla detrazione.
Corte di Giustizia UE, causa C-712/17 EN.SA.
Giurisprudenza comunitaria richiamata: istruisce sul fatto che il diritto alla detrazione IVA può essere negato se le operazioni sono fittizie e impone al giudice di considerare compiutamente gli elementi probatori che dimostrano l'effettività o meno delle operazioni.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 21-bis (modifica richiamata)
art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000
Richiamata nella discussione ma la Corte ha precisato che l'introduzione di tale norma non attribuisce al decreto di archiviazione efficacia di cosa giudicata nel processo tributario.
Massime di principio
- Un decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario: non ha efficacia di cosa giudicata e non impedisce una diversa valutazione fiscale dei medesimi fatti.
- Il giudice tributario deve valutare il quadro indiziario nel suo complesso e motivare specificamente perché gli elementi prodotti dall'Amministrazione sono insufficienti a provare la fittizietà delle operazioni; non è sufficiente il mero richiamo a precedenti di merito favorevoli.
- La detrazione dell'IVA è ammessa solo per operazioni realmente effettuate: se l'Amministrazione dimostra elementi (transazioni speculari con saldo zero, assenza di circolazione fisica, mancata registrazione presso il GME, prospetti interni, flussi finanziari incoerenti) il diritto alla detrazione e la deducibilità dei costi possono essere negati e sanzionati.
- Le sentenze di merito favorevoli al contribuente possono influenzare la valutazione, ma non sostituiscono l'analisi probatoria: non costituiscono autorità vincolante a livello di giudizio tributario salvo che non si tratti di principio consolidato dalla Suprema Corte o di decisione passata in giudicato che obblighi per motivi processuali.
- Nel contenzioso su operazioni complesse (es. trading di energia back-to-back) le parti devono documentare la causalità economica delle operazioni: fornire dati di GME, evidenze di consegna fisica, contratti esecutivi, corrispondenze e flussi finanziari coerenti riduce il rischio di riclassificazione come operazioni inesistenti.
- L'Amministrazione finanziaria, per sostenere la fittizietà, deve offrire elementi concreti e coerenti (quantitativi, temporali e documentali) che permettano al giudice di ricostruire un meccanismo elusivo; l'assenza di opposizione all'archiviazione penale non supplisce all'onere probatorio in sede tributaria.
- In caso di pronunce contrastanti, il giudice di merito deve motivare perché segue un orientamento piuttosto che un altro e ricondurre la propria decisione alla valutazione integrata delle prove, tenendo conto anche dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia UE in materia di IVA.
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