Cassazione Civile, Ordinanza n. 20556/2021 del 19/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Un mediatore aveva agito per ottenere la provvigione maturata per l'attività svolta nella conclusione di una compravendita di terreno. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti del soggetto ritenuto beneficiario dell'opera mediatoria e l'aveva rigettata nei confronti della società acquirente. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provata l'attività di mediazione, irrilevante che il preliminare e il definitivo fossero stati conclusi con una società diversa, e corretta la liquidazione della provvigione nella misura del 3% del valore del bene secondo gli usi locali richiamati in citazione. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale considerato tardiva o comunque nuova la questione dell'iscrizione all'albo dei mediatori e per avere ammesso un documento prodotto solo in appello; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte fondato la decisione sulla sola testimonianza di un teste e non avere valutato integralmente e comparativamente le altre prove; 3) violazione dell'art. 1755, comma 2, c.c. e degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere ritenuto corretta la determinazione della provvigione al 3% facendo applicazione del principio di non contestazione e di usi non adeguatamente allegati; 4) violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 1755 c.c. e 2697 c.c. per avere ritenuto che la mediazione fosse causalmente collegata alla vendita, nonostante il terreno fosse stato poi alienato a soggetti diversi, con omesso esame del materiale documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il numero di iscrizione all'albo indicato nell'atto introduttivo era sufficiente a provare l'iscrizione del mediatore e la relativa contestazione era comunque tardiva; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché risolto in una richiesta di diversa valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato gli usi richiamati in citazione e la mancata specifica censura in appello; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché fondato su una questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata né adeguatamente riportata come dedotta nei gradi di merito. È stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Nel giudizio d'appello, in relazione alla disciplina vigente ratione temporis, non è ammessa la produzione di documenti nuovi se non nei limiti di indispensabilità e impossibilità della precedente produzione; tuttavia nel caso concreto la questione è stata risolta valorizzando la sufficienza della prova già allegata in primo grado e la tardività della contestazione.
Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non può introdurre censure estranee alla decisione effettivamente adottata.
La violazione della norma ricorre solo se il giudice decide su prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del decisione fondata sui fatti allegati e non contestati; non basta lamentare una diversa ponderazione delle prove.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o afferma di applicare il prudente apprezzamento in contrasto con una specifica regola legale di valutazione; non è sindacabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Se la misura della provvigione del mediatore non è pattuita, essa va determinata secondo le tariffe professionali o gli usi e, solo in mancanza, dal giudice secondo equità.
La violazione dell'onere della prova si configura solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata rispetto alla scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni.
art. 6 l. 2 febbraio 1989, n. 39
La mancanza di iscrizione del mediatore nel relativo albo può essere fatta valere per paralizzare la pretesa alla provvigione, ma nel caso concreto la relativa eccezione è stata ritenuta tardiva o comunque infondata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto, se previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove: il sindacato della Cassazione resta esterno e limitato ai vizi giuridici tipizzati.
- La non contestazione di un fatto rilevante, se già presente nel thema decidendum, può rendere superflua ulteriore prova; la contestazione sollevata solo in una fase tardiva non obbliga il giudice a nuove verifiche istruttorie.
- In materia di mediazione, l'iscrizione al ruolo/albo può essere dimostrata anche mediante l'indicazione del numero di iscrizione nell'atto introduttivo; la prova non richiede necessariamente la produzione immediata del certificato se il dato identificativo è già specificamente allegato e non contestato tempestivamente.
- Quando la provvigione del mediatore non è convenuta, il criterio di liquidazione segue nell'ordine tariffe, usi e, in mancanza, equità; il giudice può fare riferimento agli usi locali allegati senza che ciò implichi automaticamente una decisione equitativa.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata, salvo che risultino dedotte nei gradi di merito e siano specificamente localizzate negli atti processuali, in ossequio al principio di autosufficienza.
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