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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02204/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un socio di una società a responsabilità limitata in liquidazione ha proposto reclamo contro la sentenza del tribunale che, su richiesta del pubblico ministero, aveva dichiarato il fallimento della società partecipata. In appello il reclamo è stato rigettato perché la documentazione prodotta non era stata ritenuta sufficiente a dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali di non fallibilità previste dalla legge fallimentare: mancavano i bilanci e non risultava una contabilità idonea a ricostruire ricavi e attivo patrimoniale. Nel ricorso per cassazione il socio ha dedotto, da un lato, nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, lamentando che le note del pubblico ministero non sarebbero state visibili nel fascicolo telematico; dall’altro, ha denunciato violazione delle norme che regolano l’onere probatorio sui requisiti soggettivi di fallibilità, sostenendo che il mancato deposito dei bilanci non potesse andare a suo danno e che la società fosse comunque inattiva, con ulteriore documentazione attestante la situazione dell’impresa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la dedotta violazione del contraddittorio fosse inammissibile perché non era stato allegato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa, e comunque l’atto del pubblico ministero non era stato valorizzato nella decisione impugnata. Sul secondo motivo ha affermato che, in tema di accertamento dei requisiti dimensionali di non fallibilità, l’omesso deposito dei bilanci e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata grava negativamente sull’imprenditore, sul quale incombe l’onere di provare il mancato superamento delle soglie; il giudice non può supplire d’ufficio a tale mancanza ricercando autonomamente la prova. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione degli intimati; è stato altresì disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancanza di concreto pregiudizio.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come norma sul contraddittorio, ma la sua violazione è stata esclusa per difetto di allegazione di un effettivo vulnus difensivo.

  • art. 24 Cost.

    È stato richiamato a tutela del diritto di difesa; la Corte ha precisato che la deduzione di violazioni processuali è ammissibile solo se si allega un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo e al contraddittorio, senza che nel caso concreto fosse ravvisata una lesione idonea a determinare cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare la violazione delle norme sostanziali sulla non fallibilità; la censura è stata dichiarata inammissibile perché contraria a principi già consolidati.

  • art. 1, secondo comma, l. fall.

    La Corte ha ribadito che l’imprenditore che invoca la non assoggettabilità a fallimento ha l’onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla norma.

  • art. 15, quarto comma, l. fall.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla prova dei requisiti soggettivi di fallibilità; la Corte ha confermato che l’onere probatorio ricade sull’imprenditore e che l’assenza dei bilanci gli è sfavorevole.

  • art. 360bis c.p.c.

    La Corte ha dichiarato il secondo motivo inammissibile anche ai sensi di questa disposizione, perché la questione era già risolta da orientamenti consolidati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Non espressamente citato nel testo, ma il ragionamento sulla ripartizione dell’onere della prova richiama il principio per cui chi invoca la non fallibilità deve provarne i presupposti.

Massime di principio

  • Le censure di nullità processuale per violazione del contraddittorio o del diritto di difesa sono inammissibili se la parte non allega e non dimostra un concreto pregiudizio effettivamente inciso sull’andamento o sull’esito del giudizio.
  • In tema di fallibilità dell’imprenditore, l’onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali che escludono il fallimento grava sul debitore che invoca la non assoggettabilità.
  • L’omesso deposito dei bilanci e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata si risolve in danno dell’imprenditore e non può essere supplito dal giudice mediante autonoma ricerca della prova.
  • La mera inattività dell’impresa non è, di per sé, sufficiente a superare il mancato assolvimento dell’onere probatorio sui requisiti di non fallibilità.
  • Quando la censura di legittimità si fonda su principi già consolidati, il motivo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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