Cassazione Civile, Ordinanza n. 24633/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto e notificato il 14 settembre 2023. Ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 13, comma 7, TUI e dell'art. 12, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che l'espulsione fosse illegittima perché l'atto non era stato tradotto in lingua cinese, unica da lei comprensibile. Ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 6, comma 3, lett. a), CEDU e dell'art. 14, comma 3, lett. a), del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Nelle difese ha insistito sul fatto che il provvedimento espulsivo fosse nullo o comunque illegittimo per mancata traduzione in una lingua comprensibile, e ha chiesto la decisione del ricorso dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato, in primo luogo, che nel fascicolo non era stato depositato il provvedimento impugnato, ma solo il decreto del giudice di pace di convalida della misura alternativa al trattenimento, con conseguente improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Inoltre, ha richiamato il profilo di inammissibilità per avere il ricorso diretto contro il Ministero dell'Interno anziché contro l'autorità che aveva emesso il decreto di espulsione, cioè la Prefettura. La Corte ha quindi confermato la proposta resa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e, non essendosi costituito l'intimato, ha compensato le spese ma ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
terzo comma, ultima parte; ultimo comma
La Corte richiama la procedura di definizione accelerata e osserva che, quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta, trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, in relazione alla mancata diligenza nella prosecuzione dell'impugnazione.
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
L'omesso deposito del provvedimento impugnato comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato dalla ricorrente quale norma violata per la mancata traduzione del decreto di espulsione in lingua comprensibile.
art. 12, paragrafo 3, direttiva 2008/115/CE
È richiamato dalla ricorrente quale parametro europeo imposto in tema di comunicazione comprensibile del provvedimento espulsivo.
art. 6, comma 3, lett. a), CEDU
È invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto di essere informata in una lingua comprensibile circa la natura e i motivi dell'atto limitativo.
art. 14, comma 3, lett. a), Patto internazionale sui diritti civili e politici
È invocato dalla ricorrente come ulteriore parametro sovranazionale a tutela della comprensibilità degli atti.
comma 4; richiamo anche al comma 3
La Corte, ravvisando colpa grave nella scelta di insistere per la decisione nonostante la manifesta criticità del ricorso, condanna la ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione definita con esito sfavorevole.
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998
È menzionato con riferimento al provvedimento di convalida della misura alternativa al trattenimento (consegna del passaporto), depositato nel fascicolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro un provvedimento in materia di espulsione dello straniero, l'improcedibilità consegue al mancato deposito del provvedimento effettivamente impugnato, poiché la produzione di un atto diverso non soddisfa l'onere imposto dall'art. 369 c.p.c.
- Il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso all'esito dell'opposizione all'espulsione deve essere proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato; la proposizione contro un soggetto diverso determina inammissibilità.
- Le doglianze di merito sulla traduzione del decreto di espulsione non superano i vizi processuali del ricorso, che restano assorbenti quando manchi il corretto corredo documentale o il corretto contraddittorio.
- In sede di definizione accelerata, la prosecuzione dell'impugnazione nonostante una proposta di definizione fondata su vizi evidenti può integrare colpa grave e giustificare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
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