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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19899 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

M.R. ha impugnato la sentenza della C.T.R. dell’Emilia-Romagna, depositata il 6 aprile 2009, che aveva riformato la decisione favorevole della C.T.P. di Bologna e respinto la richiesta di rimborso. Con un unico motivo, ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 1742 e seguenti e 2195 c.c., dell’art. 3 della legge n. 662/1996 e degli artt. 2, 3, 8, 27 e 36 del d.lgs. n. 446/1997. Ha contestato che l’attività di agente di commercio fosse assoggettata a IRAP per il solo fatto di essere attività imprenditoriale, senza verificare in concreto l’autonoma organizzazione; ha chiesto di accertare se ricorressero la responsabilità dell’agente per l’organizzazione e l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o, alternativamente, l’utilizzo non occasionale di lavoro altrui.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza della C.T.R. e rinviato alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché riesamini il caso applicando il principio secondo cui l’agente di commercio persona fisica è soggetto a IRAP solo se esercita l’attività con autonoma organizzazione, da accertare in concreto. La C.T.R. aveva invece ritenuto sufficiente la natura imprenditoriale dell’attività, escludendo la necessità di tale verifica: questa regola è stata giudicata contraria alla legge. La Cassazione non ha deciso definitivamente il diritto al rimborso; il giudice del rinvio dovrà inoltre regolare le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Non sono indicati importi o anni specifici, poiché risultano omessi nel testo.

Norme richiamate

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo e secondo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c)

    a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercente l'attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall'applicazione dell'Irap qualora non svolga attività autonomamente organizzata

    Per l’agente di commercio persona fisica l’assoggettamento a IRAP dipende dalla presenza dell’autonoma organizzazione; la sola natura imprenditoriale o abituale dell’attività non basta. L’organizzazione ricorre quando il contribuente ne è responsabile, non è inserito in strutture riferibili ad altri e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui. Il secondo periodo dell’art. 2, richiamato dalla Corte, prevede invece che l’attività di società ed enti costituisca in ogni caso presupposto d’imposta.

  • Legge 9 maggio 1985, n. 204, art. 1

    La disposizione identifica l’attività di agente di commercio cui si riferisce il principio applicato dalla Corte; per l’agente che opera come persona fisica, l’IRAP resta subordinata alla verifica concreta dell’autonoma organizzazione.

  • Codice civile, art. 2195

    La sentenza impugnata, postulando esplicitamente l'irrilevanza di tale accertamento in concreto nel caso di specie, in ragione della ritenuta natura imprenditoriale dell'attività svolta, ha adottato una regula iuris evidentemente difforme e anzi opposta al principio testè esposto ed è quindi incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge.

    La qualificazione dell’attività come imprenditoriale ai sensi dell’art. 2195 c.c. non rende automaticamente dovuta l’IRAP da parte dell’agente persona fisica: occorre comunque verificare in concreto l’autonoma organizzazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La Corte ha accolto il ricorso per violazione di legge, perché la C.T.R. ha applicato una regola incompatibile con il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto per l’IRAP del lavoratore autonomo.

Massime di principio

  • Per l’agente di commercio che opera come persona fisica, la qualificazione dell’attività come imprenditoriale non comporta da sola l’assoggettamento a IRAP: il giudice deve verificare concretamente l’autonoma organizzazione.
  • L’autonoma organizzazione sussiste se il contribuente è responsabile dell’organizzazione, non è inserito in strutture riferibili ad altri e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure utilizza lavoro altrui in modo non occasionale.
  • In caso di cassazione con rinvio, l’accoglimento del ricorso non equivale necessariamente al riconoscimento definitivo del rimborso: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti secondo il principio di diritto e provvedere sulle spese.

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