Sentenza del 19/04/2023 n. 10543 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia concerneva il diniego del rimborso IRAP 2007 relativo al "premio di gestione" percepito da Sarnese Vesuviano Srl per l'attività di supporto e assistenza resa a G.o.r.i. Spa. L'Agenzia aveva disconosciuto la deducibilità del costo in capo a G.o.r.i. Spa (IRES) per difetto di inerenza e carenza di documentazione; Sarnese contestava il diniego chiedendo il rimborso ritenendosi vittima di doppia imposizione e invocando il principio di simmetria fiscale intersoggettiva, nonché la tutela per affidamento e la violazione di norme del T.U.I.R. (art. 109, art. 163) e dello Statuto del contribuente (art. 10 L. 212/2000). In sostanza i motivi di ricorso riguardavano: (1) violazione delle norme fiscali sul divieto di doppia imposizione e sulla simmetria costi-ricavi; (2) omessa pronuncia su questioni attinenti al silenzio-rifiuto e all'affidamento; (3) interpretazione dell'art. 109, comma 9 (qualificazione del premio come provento finanziario assimilabile a dividendo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Sarnese Vesuviano Srl. Ha confermato che non si è in presenza di doppia imposizione economica ai sensi dell'art. 163 T.U.I.R., poiché la doppia imposizione si configura solo quando vi siano due avvisi di accertamento che assoggettino a tassazione lo stesso presupposto; invece qui la contestazione dell'Amministrazione riguardava la deducibilità del costo in capo a G.o.r.i. Spa per mancata prova dell'inerenza, non l'inesistenza dell'effettiva prestazione o del corrispettivo percepito da Sarnese. La Corte ha quindi ritenuto legittima la tassazione del ricavo in capo a Sarnese Vesuviano Srl e il diniego del rimborso IRAP, affermando altresì che la tutela per l'affidamento (art. 10 L. 212/2000) può escludere sanzioni ma non obbliga al rimborso di tributo dovuto. È stata condannata la ricorrente alle spese di giudizio (compenso liquidato in Euro 2.300,00 oltre oneri).
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
Il divieto di doppia imposizione richiede la duplice tassazione dello stesso presupposto economico, tipicamente realizzata tramite due avvisi di accertamento; non è sufficiente la sola indeducibilità del costo in capo a un soggetto per escludere la tassazione del ricavo in capo a un altro.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
La norma richiede inerenza e documentazione per la deducibilità dei costi; l'ufficio può disconoscere un costo per carenza di prova dell'inerenza, senza che ciò incida automaticamente sull'effettività del corrispettivo percepito dal fornitore.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
La qualificazione del premio come provento assimilabile a dividendi è stata contestata dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto irrilevante per ottenere il rimborso: la qualificazione fiscale altrui (G.o.r.i.) non toglie la tassazione dell'effettivo ricavo percepito dalla ricorrente salvo che ricorra un'effettiva sovrapposizione di accertamenti sullo stesso presupposto.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma citata a proposito della disciplina degli accertamenti e della doppia imposizione in sede di verifiche; la Corte richiama che la doppia imposizione ai fini dell'art. 163 si ricava dall'esistenza di due avvisi che colpiscano lo stesso presupposto.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
La tutela dell'affidamento incolpevole può escludere l'applicazione delle sanzioni quando il contribuente si è attenuto a indicazioni errate senza colpa, ma non libera dal pagamento del tributo dovuto né giustifica il rimborso di un tributo effettivamente dovuto.
art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c.
Richiamate dalle doglianze della ricorrente (omessa pronuncia, violazione di legge); la Corte osserva che l'omessa menzione espressa non equivale automaticamente a omessa pronuncia quando la decisione implica il rigetto della domanda e la ratio della sentenza è incompatibile con la pretesa non espressamente trattata.
Norma procedurale richiamata in ordine al contributo unificato in sede di decisione; la Corte dà atto dell'eventuale pagamento aggiuntivo dovuto dalla ricorrente.
Giurisprudenza rilevante della Corte di Cassazione
Cass. n. 12119/2019; Cass. n. 23164/2017; Cass. n. 27625/2018
La giurisprudenza richiamata conferma che: 1) l'onere della prova dell'inerenza grava sul soggetto che deduce il costo; 2) la doppia imposizione si deve intendere come due avvisi che tassino lo stesso presupposto; 3) la mera imposizione di tributo a due soggetti su titoli distinti non equivale automaticamente a doppia imposizione economica.
Massime di principio
- La doppia imposizione ai sensi dell'art. 163 T.U.I.R. sussiste solo se ci sono due atti impositivi che colpiscono lo stesso presupposto economico; la semplice indeducibilità del costo in capo al committente non annulla automaticamente la tassazione del ricavo percepito dal prestatore.
- L'onere di provare l'esistenza e l'inerenza del costo grava sul soggetto che ne chiede la deduzione: in assenza di documentazione probatoria l'Amministrazione può disconoscere la deducibilità anche se il corrispettivo è stato effettivamente pagato.
- Il principio di simmetria costi-ricavi non opera automaticamente in senso intersoggettivo quando la deducibilità è negata per carenza di prova: fiscalmente le posizioni di soggetti diversi possono essere autonome.
- La tutela dell'affidamento (art. 10 L. 212/2000) può escludere sanzioni ma non obbliga l'Amministrazione a rimborsare tributi che la stessa ritiene dovuti; l'affidamento non sostituisce la prova dell'effettiva deducibilità.
- Per ottenere un rimborso in analoghe fattispecie, il contribuente deve dimostrare concretamente l'avvenuto doppio carico impositivo (es.: esistenza di due avvisi che tassano lo stesso elemento) o la non dovuta corresponsione del tributo, non limitandosi a richiamare la mancata deduzione altrui.
- Prevenire il rischio: documentare in modo completo prestazioni e servizi, regolare contrattualistica e verificare la compatibilità fiscale dell'operazione per entrambe le parti; valutare opzioni come tassazione di gruppo o accordi che chiariscano la rilevanza fiscale delle prestazioni.
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