Sentenza del 19/04/2023 n. 89 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rettifica della dichiarazione Mod. Unico SC 2013 con recupero di una sopravvenienza attiva di euro 484.306,00; dopo autotutela rimaneva contestato l'importo di euro 155.191,50 riferito alla rinuncia al 50% dell'indennita di fine rapporto (TFM) da parte dei soci amministratori. L'Ufficio ha contestato l'omessa applicazione delle ritenute alla fonte su tale rinuncia, fondandosi sul principio dell'"incasso giuridico" e sulla giurisprudenza di legittimita che autorizza il recupero mediante ritenuta. La societa ha invocato nullita/annullabilita per vizio procedurale e violazione delle norme che prevedono la non imponibilita di alcune rinunce (art. 88, comma 4, TUIR), ha censurato l'interpretazione amministrativa (circolare 73/E/1994 e risoluzione 124/E/2017) ritenendola priva di forza di legge e ha contestato la quantificazione della base imponibile, sostenendo che la sopravvenienza attiva era stata in parte neutralizzata dai costi dell'esercizio.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso in primo grado; in appello la Corte ha confermato la sentenza di prime cure. La Corte ha ritenuto idoneamente motivata la prima decisione, ha constatato che la societa aveva dedotto in esercizi precedenti le quote accantonate a titolo di TFM (produzione del cosiddetto salto d'imposta) e ha aderito al consolidato orientamento di Cassazione che riconosce la teoria dell'incasso giuridico: la rinuncia del credito da parte del socio equivale al conseguimento del reddito e impone l'applicazione della ritenuta in capo alla societa sostituto d'imposta. L'appello e stato dunque respinto; la societa e condannata alle spese del grado pari a euro 3.200,00 omnicomprensivi.
Norme richiamate
art. 88, comma 4, TUIR
Prevede la non imponibilita di talune rinunce dei soci; tuttavia la Corte ha ritenuto che tale norma non escluda l'applicazione del principio dell'incasso giuridico quando la rinuncia corrisponde a un credito gia dedotto fiscalmente e quindi comporta un 'salto d'imposta'.
art. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata per l'applicazione della ritenuta fiscale cui la societa e tenuta come sostituto d'imposta nei casi di conseguimento del reddito da parte del socio mediante rinuncia.
L. 4/1929 e L. 212/2000
Riferite nell'ambito delle censure procedurali dalla societa; la Corte ha ritenuto infondate le eccezioni procedurali, valutando corretta l'attivita istruttoria dell'Ufficio.
Circolare Ministeriale 27 maggio 1994, n. 73/E e Risoluzione Agenzia Entrate 124/E del 13.10.2017
Costituiscono interpretazioni amministrative che sostengono il principio dell'incasso giuridico e l'obbligo di ritenuta sulla rinuncia; la societa aveva contestato la loro forza normativa ma la Corte ha seguito tale interpretazione in linea con la giurisprudenza di legittimita.
Cost. artt. 53 e 23
Richiamati dalla societa in relazione ai principi di capacita contributiva e riserva di legge; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della ritenuta non violi il principio di capacita contributiva.
Massime di principio
- Quando i soci rinunciano a crediti maturati nei confronti della societa (compresi TFM o compensi), la rinuncia puo essere considerata come conseguimento del reddito del socio (teoria dell'incasso giuridico) e la societa sostituto d'imposta e tenuta ad applicare la ritenuta.
- Se la societa ha dedotto contabilmente in precedenti esercizi gli accantonamenti per TFM, l'amministrazione puo dimostrare l'esistenza del cosiddetto 'salto d'imposta' e legittimamente recuperare l'imposta mediante la ritenuta.
- Le censure procedurali relative alla mancata redazione del processo verbale di constatazione e ai termini per osservazioni non prevalgono quando l'atto impositivo e adeguatamente motivato e sostenuto da prove della deduzione fiscale antecedente.
- Le interpretazioni amministrative (circolari, risoluzioni) che qualificano la rinuncia come imponibile, sebbene non siano fonti di legge, trovano consolidato riscontro nella giurisprudenza di legittimita e pertanto influenzano l'esito del contenzioso.
- In ipotesi di contestazione della quantificazione della base imponibile, il contribuente deve dimostrare concretamente che la sopravvenienza attiva e stata integramente neutralizzata da oneri o costi; in assenza di tale prova, l'amministrazione puo richiedere la ritenuta sull'ammontare della rinuncia.
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