Sentenza del 19/04/2023 n. 1434 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di distinti avvisi di accertamento comunale per TASI (Euro 100) e IMU (Euro 772) per l'anno 2017 su ununita immobiliare gravata da diritto di abitazione costituito con scrittura privata a favore del fratello Mxxxx Sxxxx. Il contribuente aveva comunicato la modifica giuridica nella dichiarazione IMU 2016 e la scrittura privata risultava munita di data certa e protocollata dal Comune il 14.01.2016. Il Comune ha ritenuto la scrittura inopponibile per mancata trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. e per mancanza della forma pubblica o autenticata, chiedendo il recupero delle imposte; il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli avvisi rilevando che la scrittura era valida, datata e protocollata e citando pareri secondo i quali la scrittura privata con data certa sarebbe opponibile all'ente impositore anche senza trascrizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Cremona ha annullato gli avvisi ritenendo irrilevante la mancata trascrizione ai fini dell'opponibilita dell'atto al Comune quando la scrittura privata e munita di data certa e risulta protocollata dall'ente. Il Comune ha appellato, ma la Commissione d'Appello ha respinto l'appello, confermando integralmente la sentenza della CTP: l'atto era valido, efficace, con data certa e noto formalmente all'ente impositore, che non poteva invocarne l'inopponibilita per mera mancata trascrizione. Nessuna condanna alle spese del grado vista la mancata costituzione del contribuente.
Norme richiamate
art. 2643 c.c.
Prevede la trascrizione degli atti che riguardano diritti reali sugli immobili; la Corte rileva che l'obbligo di trascrizione ha funzione di pubblicita dichiarativa e non costituisce requisito di validita dell'atto nei confronti delle parti.
art. 2644 c.c.
Stabilisce gli effetti della trascrizione; secondo il Collegio la disposizione chiarisce che la trascrizione ha finalita di pubblicita e opponibilita verso terzi, non effetto costitutivo sull'esistenza o validita dell'atto.
art. 2704 c.c.
Riguarda la data certa della scrittura privata; la sentenza sottolinea l'importanza della data certa per l'opponibilita dell'atto e distingue i casi in cui la scrittura privata e priva di data certa (che la giurisprudenza ritiene non opponibile).
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. sez. II n. 19058/2003 e sent. n. 6159/2021 richiamata)
Richiamate per evidenziare che la trascrizione serve a dirimere conflitti tra terzi acquirenti e che la mancanza di data certa o la mancata protocollazione possono incidere sull'opponibilita; tuttavia, la Suprema Corte non ha affermato che la mancata trascrizione renda sempre l'atto inopponibile quando l'ente ha conoscenza certa dell'atto.
Massime di principio
- La trascrizione ai fini del codice civile ha funzione di pubblicita dichiarativa: non rende l'atto valido o invalido tra le parti, ma ne rende conoscibile l'esistenza ai terzi.
- Una scrittura privata munita di data certa e protocollata dall'ente impositore puo essere considerata opponibile al Comune: l'ente non puo sottrarsi agli effetti del documento che ha ricevuto e registrato richiamando solo la mancata trascrizione.
- La mancata trascrizione puo comunque creare rischi nei rapporti con terzi non informati; per massima sicurezza il soggetto che costituisce o modifica diritti reali dovrebbe procedere alla trascrizione presso la Conservatoria.
- Per l'opponibilita a terzi e agli enti pubblici e' cruciale la prova della data certa e della conoscenza/registrazione dell'atto da parte dell'ente (es. protocollazione). In assenza di data certa la scrittura privata rischia di essere inopponibile.
- Prassi consigliata: oltre a protocollare il documento presso l'ente impositore, trascrivere l'atto nei registri immobiliari per eliminare contestazioni di opponibilita verso terzi e amministrazioni; in contenzioso, documentare la protocollazione e la data certa per ottenere l'accoglimento del ricorso.
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