Sentenza del 19/04/2023 n. 299 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IRAP - base imponibile - servizio di trasporto pubblico locale - contratto di appalto e non concessione - tariffa non remuneratoria - deduzione costi del personale e contributi previdenziale e assistenziali - spettanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
R S.p.a. ha chiesto il rimborso di IRAP versata in eccedenza per gli anni 2010-2012 (complessivi € 42.856) invocando l'art. 1, comma 266, L. 296/2006, che consente la deduzione di € 4.600 annui per dipendente a tempo indeterminato e dei contributi previdenziali/assistenziali. L'Agenzia ha negato il rimborso sostenendo che il servizio di trasporto pubblico era svolto in regime di concessione traslativa e con tariffa remuneratoria, escludendo così il beneficio.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Imperia ha accolto il ricorso in primo grado e la Commissione tributaria regionale per la Liguria ha respinto l'appello dell'Agenzia. I giudici hanno ritenuto che il rapporto fosse regolato da contratti di appalto/subappalto di natura privatistica (non concessione traslativa) e che la tariffa applicata non fosse remuneratoria (tariffa 'politica' / contributo chilometrico finalizzato al pareggio). Di conseguenza è stato riconosciuto a R S.p.a. il diritto al rimborso dell'IRAP versata in eccedenza per gli anni indicati; le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 266, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Consente la deduzione di € 4.600 annui per lavoratore a tempo indeterminato e dei relativi contributi previdenziali/assistenziali ai fini IRAP; applicabile al soggetto che svolge il servizio di trasporto pubblico quando non ricorrono i presupposti di esclusione (concessione traslativa o tariffa remuneratoria).
trattato CE / principi UE in materia di aiuti di Stato
La Commissione UE ha autorizzato l'agevolazione solo a condizione che non costituisca aiuto di Stato: lo Stato italiano ha precisato che il beneficio va escluso per servizi gestiti con tariffa che garantisca anche un utile al beneficiario o per concessioni che trasferiscono potestà esclusive; la decisione giudiziale verifica l'assenza di tali caratteristiche per applicare la deduzione.
Massime di principio
- Verificare la natura giuridica del rapporto con l'ente pubblico: se si tratta di contratto di appalto/subappalto di natura privatistica (assenza di trasferimento di potestà/esclusive) il requisito della non-concessione è soddisfatto ai fini del beneficio.
- Analizzare la struttura tariffaria: se la tariffa è 'politica' o consiste in contributi finalizzati al pareggio economico (non garantisce un utile), è possibile qualificare la tariffa come non remuneratoria e accedere alla deduzione.
- Se il contratto è qualificabile come concessione traslativa o la tariffa garantisce un profitto al gestore, il beneficiario è escluso dalla deduzione prevista dall'art.1, comma 266, L.296/2006.
- Documentazione contrattuale e circostanze fattuali (clausole sul rischio operativo, trasferimento di poteri, criteri di determinazione del corrispettivo, meccanismi di riequilibrio economico) sono determinanti per la qualificazione e vanno esibite per ottenere il beneficio o per resistere a contestazioni.
- In presenza di incertezza sull'eventuale rilevanza come aiuto di Stato, considerare l'interazione con la normativa UE: le spiegazioni dello Stato e le prassi della Commissione UE possono influenzare l'interpretazione dell'agevolazione.
- In caso di silenzio-rifiuto dell'amministrazione su istanza di rimborso, valutare tempestivamente il ricorso tributario con prova puntuale della natura contrattuale e della struttura tariffaria non remuneratoria.
Testo integrale
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